Continua l’incertezza sulla integrale detraibilità delle imposte pagate a San Marino dai frontalieri.

Continua a regnare una pesante incertezza sulla possibilità, per il lavoratore frontaliere a San Marino, di poter portare in detrazione integralmente, nella propria dichiarazione dei redditi in Italia, le tasse pagate all’estero.
L’incertezza non viene risolta dalla Corte di Giustizia Tributaria di Rimini la quale, invece, pare aumentarla grazie a due recenti sentenze contrapposte: per la sezione I, con la sentenza n. 36/2026 del 02.02.2026 depositata il 09.02.2026, è possibile detrarre integralmente le imposte pagate a San Marino da quelle che il frontaliere deve versare in Italia; per la sezione II, con la sentenza 301/2025 del 15.09.2025 depositata il 19.09.2025, al contrario le imposte pagate all’estero devono essere riparametrate sulla base del fatto che il reddito prodotto a San Marino sconta una franchigia di non tassazione pari ad euro 10.000,00.

Il credito per le imposte pagate a San Marino nel TUIR.

La questione verte principalmente sulla corretta interpretazione di due commi dell’art. 165 del Tuir. Il comma 1 prevede che le imposte pagate all’estero sono ammesse in detrazione all’imposta netta italiana fino alla concorrenza della quota corrispondente all’importo tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo del soggetto dichiarante. Nel caso, quindi, di un frontaliere che ha solo ed esclusivamente il reddito da lavoro estero, in via generale si possono scomputare tutte le imposte pagate all’estero da quella netta dovuta in Italia.
Tuttavia il comma 10 dell’art. 165 prevede che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra “parzialmente alla formazione del reddito complessivo” anche l’imposta estera detraibile “va ridotta in misura corrispondente”. La questione nasce dal fatto che il reddito lordo conseguito a San Marino viene tassato in Italia al netto di una franchigia di euro 10.000,00 e, quindi, potenzialmente solo in misura parziale rispetto all’importo effettivamente percepito.

La tesi a favore dello scomputo pieno delle imposte estere.

La sentenza n. 36/2026 si inserisce in quella corrente di pensiero, dottrinale e giurisprudenziale, che vuole lo scomputo pieno delle imposte pagate a San Marino. Ciò, in quanto, secondo il Giudice estensore, il termine “reddito” indicato nel comma 10 deve essere interpretato quale somma di tutti i redditi percepiti dal contribuente. E’ il caso in cui vi è la contemporanea presenza di un reddito da lavoro dipendente, un reddito di lavoro autonomo o da fabbricato. Secondo questa interpretazione, dunque, il termine “reddito” indicato dal comma 10 è da riferire alla nozione di “reddito complessivo” di cui all’art. 8 comma 1 del Tuir, che lo definisce, per l’appunto, come la somma di tutti i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Nel caso di presenza di un unico reddito da lavoro dipendente prestato all’estero, non vi è alcuna somma ma semplicemente il fatto che questo reddito sia da intendere come reddito complessivo, senza ulteriori concorsi di altri redditi (in tal senso anche la sentenza 129/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì e la sentenza n. 944/2023 della Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia Romagna).
Il Giudice riminese osserva anche che la circolare 9/E/2015 non chiarisce affatto la corretta interpretazione dell’art. 165 comma 10, visto che viene citata sia dal Giudice tributario dell’Emilia Romagna, nella citata sentenza 944/2023, per accogliere le tesi del contribuente, sia dall’Agenzia delle Entrate come giustificazione del proprio operato.  

La tesi contraria allo scomputo pieno delle imposte estere.

La sentenza 301/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini si pone in contrapposizione alla tesi che vuole lo scomputo pieno delle imposte estere. Lo fa richiamando la Giurisprudenza della Corte di Cassazione contenuta nella sentenza 7355/2012 la quale obbliga a una lettura congiunta, ritenuta necessaria,  del comma 1 dell’art. 165 del Tuir con il comma 10 dello stesso articolo. Il comma 1 prevede che vi sia una proporzionalità fra le imposte pagate all’estero e quelle da scontare in Italia, in modo tale che le prime non possano mai superare la quota corrispondente tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo del contribuente. In tal modo la connessione con il successivo comma 10 appare palese, in quanto senza una riduzione proporzionale dell’imposta pagata all’estero, ci si troverebbe di fronte a una detraibilità di quest’ultime maggiore del rapporto previsto tra i redditi prodotti all’estero e quello complessivo.

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