Perché è inutile fiscalmente immatricolare le autovetture come autocarri
Scritto da Giovanni Benaglia
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La pietra filosofale che gli alchimisti fiscali cercano da anni è quella di rendere possibile detrarre interamente il costo di un’autovettura quand’anche questa non viene usata affatto, in parte o interamente, nell’attività di impresa svolta.
La ricerca di questo Eldorado ha portato a una soluzione a dir poco fantasiosa: immatricolare un’autovettura come autocarro, in modo da gabbare apparentemente il Fisco opponendogli il fatto che un autocarro è per sua natura sempre utilizzabile solo e solamente nell’attività di impresa. Spiace, però, deludere i fautori di questa teoria: se non si cambiano le norme attuali, così non è. Ci si può adoperare, con il fattivo aiuto dei rivenditori d’auto, per far sì che una city car o un Suv rientrino nella stessa categoria di un bilico autoarticolato, ma sul piano strettamente fiscale rimane pur sempre una city car con la deducibilità fiscale limitata.
La deducibilità delle autovetture secondo il Tuir.
L’articolo di riferimento quando si parla di deducibilità dei costi delle autovetture è l’art. 164 co. 1 del Dpr 917/1986, il quale distingue due tipi di autoveicoli: quelli deducibili integralmente e quelli deducibili parzialmente.
Il comma 1 lettera a) prevede che siano deducibili integralmente le autovetture, i caravan, i ciclomotori e i motocicli, “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”. Per far sì che i costi riferiti a una autovettura siano interamente deducibili occorre che questa sia un bene strumentale impiegato “esclusivamente” nell’attività di impresa. Ad esempio, per una società di autonoleggio, i costi relativi a una piccola utilitaria sono interamente deducibili, perché essa rappresenta l’oggetto principale dell’attività. Stessa cosa per un camioncino con due posti per un imbianchino: serve per andare a fare i lavori in giro dai clienti. Il termine “esclusivamente”, poi, serve per indicare l’impossibilità di poterli utilizzare in usi diversi da quelli di impresa. Difficilmente, infatti, un camioncino con il ribaltabile può essere pensato per portare in giro la famiglia nel week-end.
Il comma 1 alla lettera b), introduce la categoria residuale: tutte le autovetture, i caravan, i ciclomotori e i motocicli che non possono essere utilizzati “esclusivamente” nell’attività di impresa o professionale hanno una deducibilità ridotta al 20% calcolata su un massimale di costo, che è pari ad euro 18.075,99 per le autovetture, €4.131,66 per i motocicli e €2.065,83 per i ciclomotori. Nel caso i mezzi appartengano agli agenti rappresentanti, la deducibilità sale all’80% e i predetti limiti aumentano ad euro 25.822,84 per gli autoveicoli ed euro 5.164,57 per i motocicli e i ciclomotori.
Si osserva, altresì, che la norma fiscale del Tuir non riporta in alcun modo la parola “autocarro” ma solo ed esclusivamente la parola “autovetture”. La conseguenza di questa mancanza fa sì che opporre al Fisco l’immatricolazione “autocarro” per godere della deducibilità massima non serve a niente, perché nessuna norma fa discendere da tale tipologia di mezzi una presunzione legale assoluta a favore del contribuente. Si deve sempre dimostrare che il suo impiego è “inerente” all’attività di impresa. Dove, per inerenza, si indica quel principio per cui i costi e le spese sono deducibili dal reddito d'impresa solo se funzionalmente legati all'attività svolta, ossia finalizzati alla produzione di ricavi o proventi, escludendo costi di natura personale.
L’art. 35 comma 11 del D.L. 223/2006.
Proprio per evitare l’abuso della definizione “autocarro” nonché il più generale abuso nell’ambito della deducibilità dei veicoli a motore (che ha portato persino per alcuni a rendere interamente deducibile l’auto a uso ufficio), il Legislatore è dovuto intervenire specificando chiaramente quali sono i veicoli che meritano un’ampia deducibilità fiscale. Lo ha fatto con l’art. 35 comma 11 del D.L. 223/2006 il quale, rimandando a un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito la deducibilità limitata al 20% per tutti quei veicoli che, nonostante gli adattamenti che servono per farli diventare autocarri, permettono comunque l’utilizzo per il trasporto privato delle persone.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato emanato il 06 dicembre 2006 e prevede che debbano avere la deducibilità ridotta quei veicoli che, pur essendo immatricolati come N1 (veicoli per trasporto merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate), abbiano contemporaneamente:
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codice di carrozzeria F0, cioè “furgone con cabina integrata nella carrozzeria”;
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quattro o più posti;
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rapporto tra potenza del motore (espresso in KW) e la portata del veicolo (ottenuta come differenza fra massa complessiva e tara) sia uguale o superiore a 180.
Nel caso in cui venga a mancare anche solo uno di questi requisiti, l’autovettura può non essere considerata un “finto autocarro”.
Conclusione.
Bisogna diffidare da chi vende autovetture immatricolate “autocarro” con la promessa della loro intera deducibilità fiscale. Come visto, se il contribuente vuole dedurre i costi delle autovetture oltre al limite del 20% consentito, deve sempre dimostrare il suo impiego esclusivo all’interno della sua attività di impresa o professionale. Opporre l’immatricolazione ad uso “autocarro” non è di per sé condizione sufficiente per vedersi riconosciuta la deducibilità piena dei relativi costi sostenuti.

