Sui pensionati frontalieri l’Italia aspetta dal 2018 una risposta dal governo di San Marino.
Scritto da Giovanni Benaglia
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Il Governo italiano ritiene corretto che i pensionati frontalieri debbano pagare le tasse in Italia e non a San Marino. Tuttavia già a partire dal 2018 si è adoperato per concordare con il Governo sammarinese per introdurre la tassazione concorrente, che può evitare al pensionato frontaliere la doppia imposizione fiscale.
Questa è, in sintesi, la risposta che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito all’interrogazione parlamentare n. 5-04972 fatta dagli onorevoli Merola, Gnassi e Toni Ricciardi, sul tema della tassazione dei pensionati residenti in Italia che percepiscono una pensione dalla Repubblica di San Marino.
La controversia.
Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha inviato una serie di accertamenti ai pensionati residenti in Italia che percepiscono una pensione erogata dallo Stato di San Marino, motivandoli con il fatto che l’art. 18 contro le doppie imposizioni debba essere interpretato in senso ristrettivo nella parte in cui introduce la nozione di “sicurezza sociale”. Secondo il Fisco italiano in questa definizione possono rientrare solo quelle prestazioni che lo Stato garantisce ai fini della tutela sociale delle persone in difficoltà: le pensioni di invalidità o quelle “sociali” per le quali non corrisponde una pari copertura di versamenti previdenziali come, invece, accade per le pensioni di anzianità. Per quest’ultime, la tassazione deve avvenire esclusivamente in Italia senza possibilità per il contribuente di vedersi riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero.
Gli accertamenti hanno alimentato un contenzioso che ha visto le Corti di Giustizia Tributaria pronunciarsi sempre costantemente a favore del contribuente, ritenendo errata la definizione di “sicurezza sociale” fornita dall’Agenzia delle Entrate. Arrivando in tal guisa a concludere che pensionato residente, che riceve una pensione da San Marino, debba unicamente pagare le tasse in quest’ultimo Stato, senza alcuna richiesta impositiva da parte dell’Italia.
L’interrogazione.
I parlamentari interroganti, dopo aver ricostruito la vicenda dei pensionati italiani che ricevono una pensione dalla Repubblica di San Marino, chiedono al Ministero se ha intenzione di emanare una “circolare o un atto di indirizzo che chiarisca in modo definitivo e uniforme la nozione di “pensioni di sicurezza sociale””, contenuta nella Convenzione contro le doppie imposizioni firmata dai due Stati.
La posizione del MEF sui pensionati frontalieri.
Il Ministero dell’Economia risponde che ritiene corretto il comportamento dell’Agenzia delle Entrate, la quale, nella circolare 41/e del 21 luglio 2003, fa rientrare nelle pensioni di sicurezza sociale solo “le pensioni sociali, le pensioni di invalidità e le integrazioni al minimo, erogate dagli enti sammarinesi”. Le pensioni che vengono corrisposte ad ex lavoratori, invece, devono essere “ricondotte nell’ambito del paragrafo 1 dell’articolo 18 della Convenzione, con conseguente assoggettamento ad imposizione esclusiva in Italia, Stato di residenza dei percettori”.
Il Mef fa sapere che sulla questione, attraverso i canali diplomatici, già a partire dal 2018 (richiesta poi reiterata nell’agosto del 2025) ha cercato una mediazione con il Governo di San Marino, senza ad oggi avere alcuna risposta. La mediazione proposta prevede la tassazione concorrente fra i due Paesi, di modo che San Marino e l’Italia riscuotono le rispettive tasse sulle pensioni, mentre il pensionato frontaliere può scontare il credito per le imposte pagate all’estero, evitando la doppia imposizione.
Conclusioni.
Il Ministero dell’Economia, nella sua risposta, si trincera dietro l’interpretazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate, del termine “sicurezza sociale”. Interpretazione che, però, è già stata respinta, oltre che dalle Corti di Giustizia tributaria di Primo Grado, anche dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha più volte stabilito che in quel termine debbano far rientrare anche le pensioni di anzianità. In attesa di trovare un accordo con la Repubblica di San Marino, il Governo italiano avrebbe potuto perlomeno pronunciarsi sul tema del credito per le imposte pagate all’estero, la cui esistenza l’Agenzia delle Entrate esclude ma che le Corti di Giustizia Tributaria, invece, accettano in maniera costante come condizione minima prevista anche dalle norme italiane e dai trattati contro le doppie imposizioni.

