Il beneficio.
Il citato comma 9 della Legge di Bilancio 2026 introduce la riduzione dell’aliquota all’1% in luogo della precedente al 5%, mentre rimanda, per la disciplina specifica dell’agevolazione, all'
articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale norma in maniera precisa la modalità di tassazione, oltre che dei premi di risultato legati agli incrementi di produttività, anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
L’aliquota di tassazione è, come già detto, ridotta all’1% sia per l’anno 2026 che per quello 2027, e le condizioni per godere di tale vantaggio sono le seguenti:
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essere un lavoratore dipendente del settore privato ed indifferentemente avere un contratto a tempo determinato o indeterminato;
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aver percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000,00;
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l’agevolazione si applica solo sui primi 5.000,00 euro di partecipazione agli utili;
Quali ristorni concorrono all’agevolazione.
Ai sensi dell’
art. 2545-sexies del Codice Civile, i ristorni, se loro previsione è contenuta nell’atto costitutivo, sono una somma di denaro che viene riconosciuta ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.
Il ristorno assume natura e forma diversa a seconda delle cooperative che provvedono alla loro distribuzione:
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Cooperativa di consumo: i ristorni rappresentano la restituzione parziale di quanto pagato per l’acquisto di beni o servizi prestati dalla Cooperativa.
Proprio perché la norma fa riferimento ai
“prestatori di lavoro” l’agevolazione in questione si applica
solamente alle cooperative di produzione e lavoro e, in particolare,
esclusivamente ai ristorni distribuiti ai soci lavoratori dipendenti. Questa sottolineatura è importante in quanto in queste
cooperative il socio lavoratore può assumere la qualifica di
“prestatore d’opera” e quindi essere inquadrato come lavoratore autonomo.
Perché i ristorni godono dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate,
nella circolare n. 28/2016, ritiene che anche i ristorni erogati ai soci di lavoratori siano ammessi all’agevolazione della tassazione forfettaria analoga a quella dei premi di produttività, purchè questi ristorni rispettino le condizioni previste nella norma. Successivamente,
con risposta n. 284/2023, rifacendosi alla circolare 9 aprile 2008, n. 35/E, ha chiarito che i ristorni sono uno strumento previsto dalla normativa per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dall’intrattenere dei rapporti di lavoro con la
cooperativa stessa. Secondo l’Agenzia essi rappresentano dei “
profitti netti della cooperativa derivanti dall'attività con i soci attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell'anno”.
Sulla base di tale assunto, quindi, “d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si ritiene che, nella misura in cui i ristorni in oggetto siano conformi alle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 182 a 190, della legge di Stabilità 2016 e a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa, ai fini trattamento fiscale agevolativo, alle somme erogate a titolo di ristorno si applichi la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”.
Conclusioni.
Sulla base di quanto sopra detto, si può concludere che i ristorni distribuiti
dalle cooperative di produzione e lavoro, negli anni 2026 e 2027 godono dell’aliquota agevolativa dell’1% fino a un massimo distribuito pari a 5.000 euro purchè ricorrano le seguenti condizioni: