Primo stop alle pensioni di San Marino: le tasse si pagano in Italia

le pensioni percepite da San Marino pagano le tasse in Italia
Il residente italiano che percepisce una pensione da San Marino, diversa da quelle legate a un sistema di sicurezza sociale, deve pagare le tasse in Italia e non può detrarsi il credito per le imposte pagate all’estero perché la Repubblica di San Marino ha operato delle ritenute fiscali che non le spettavano in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni vigente fra i due Paesi.
Questo principio è stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini, sezione 2, n. 178/2026 del 20.07.2026 e depositata il 04.08.2026; principio che ribalta completamente la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini la quale fino ad oggi ha accolto i ricorsi dei contribuenti italiani, considerando le pensioni ordinarie erogate dallo Stato di San Marino rientranti nella più ampia casistica delle pensioni di sicurezza sociale.

Il caso.

La questione è ormai nota e riguarda le pensioni che la Repubblica di San Marino eroga favore di cittadini residenti in Italia. Secondo l’opinione dell’Agenzia delle Entrate, la quale si fonda su una interpretazione letterale dell’art. 18 della convenzione contro le doppie imposizioni vigente fra i due Paesi, la pensione di vecchiaia o anzianità percepita da San Marino deve scontare le tasse unicamente in Italia e non a San Marino; di conseguenza il contribuente non ha possibilità di recuperare le imposte corrisposte all’estero.
Di contro il pensionato residente in Italia sostiene, forte anche delle sentenze emesse recentemente dalla Corte di Giustizia Tributaria di Rimini, che con il termine pensione di sicurezza sociale si intende tutto l’insieme delle pensioni che uno Stato eroga a favore dei suoi cittadini sia che esse dipendano dai contributi versati, come quelli di vecchiaia, sia che esse non lo siano, come nel caso delle pensioni di invalidità.

La sentenza.

Il Giudice riminese ribalta completamente tutto quanto fin qui detto dai suoi predecessori. E lo fa riferendosi a una recente giurisprudenza di Cassazione.
Il tema di fondo, come per le altre controversie affrontate in precedenza, rimane sempre l’interpretazione del termine “pensioni di sicurezza sociale” indicato nell’art. 18 c.2 del Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino. La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 13411 del 15 maggio 2024, decidendo su un caso analogo riguardante Italia e Brasile, spiega che con il termine “sicurezza sociale” si debbano intendere le “pensioni sociali, di invalidità civile, di sordomutismo, di cecità, pertanto gli importi erogati dallo Stato italiano a favore di chi viene a trovarsi in particolari stati di bisogno, indipendentemente dall’accumulo di contributi previdenziali”.
Sulla stessa linea anche la sentenza, sempre della Cassazione tributaria, numero 14341 del 22 maggio 2024, la quale specifica che la differenza tra le pensioni relative a un cessato impiego e quelle di sicurezza sociale, “si fonda sul collegamento delle prestazioni previdenziali ai contributi versati durante l’attività lavorativa, mentre le prestazioni di sicurezza sociale prescindono da tale presupposto contributivo e sono finalizzate alla tutela di bisogno”.
Il Giudice riminese supporta il suo convincimento osservando che se nella definizione di “sicurezza sociale” si fanno rientrare tutte le prestazioni pensionistiche erogate da uno Stato si andrebbe a “contraddire il dato testuale della Convenzione, che distingue espressamente tra pensioni pagate in relazione a un cessato impiego e pensioni ricevute nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale” con il risultato che non avrebbe senso distinguere le due fattispecie nel testo della convenzione contro le doppie imposizioni.
In merito alla possibilità di usufruire del credito per le imposte pagate all’estero, il Giudice stabilisce che non può essere riconosciuto in quanto la Repubblica di San Marino ha operato la ritenuta alla fonte in difformità al Trattato in essere, esercitando “una potestà impositiva non spettante, ponendo in essere una violazione dell’accordo bilaterale”.
Quale strumento resta al contribuente, a questo punto, per non pagare due volte le tasse? Per il giudice tributario non si può far altro che presentare una richiesta di rimborso per le imposte che la Repubblica di San Marino gli ha indebitamente trattenuto. Correlata a questa istanza, si può richiedere l’attivazione della procedura amichevole prevista dall’art. 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata dai due Stati; procedura amichevole che, si ricorda, è prevista proprio quando uno dei due Stati contraenti viola le disposizioni sottoscritte nel Trattato contro le doppie imposizioni.

Conclusione.

Grande è la confusione sotto il cielo, e non sempre per il contribuente la situazione è ottima, nonostante il pensiero contrario di Mao Tse-tung. La confusione, come ormai è chiaro, nasce dalla diversa interpretazione che l’Italia e San Marino fanno del termine “sicurezza sociale” e che nessuno dei due Stati, finora, si è attivamente impegnato per risolverla. Difficoltà che il commentario al modello OCSE dell’art. 18 ha ben presente, tanto da scrivere che “poiché possono sussistere differenze sostanziali nei sistemi di sicurezza sociale degli Stati contraenti, è importante che gli Stati che intendono avvalersi della bozza di disposizione verifichino, nel corso dei negoziati bilaterali, di avere un'interpretazione condivisa su ciò che sarà coperto dalla disposizione”.
E’ compito dei due Paesi, e dei loro rispettivi Governi, a questo punto, mettersi d’accordo su cosa si intende per “sicurezza sociale”, fornendo così una certa stabilità ai contribuenti dei due Paesi nell’affrontare la tassazione della propria pensione. 

Per informazioni sul funzionamento della tassazione per i pensionati frontalieri o per tutto quello che riguarda il pagamento delle tasse per i lavoratori frontalieri puoi contattare il numero 0541.708252 oppure scrivere all'indirizzo mail g.benaglia@gbmassociati.it

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