Cosa cambia per le imprese con l'Accordo San Marino-UE

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Il 16 luglio 2026 Il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato la Commissione Europea ad apporre la firma sull’accordo di associazione con la Repubblica di San Marino.  La firma preliminare da parte della Commissione Europea avverrà nel mese di settembre e successivamente il Consiglio dell’Unione Europea chiederà al Parlamento europeo l’approvazione definitiva per poter procedere, infine, alla firma definitiva.
La firma dell’accordo di associazione rappresenta un evento molto importante sia per la Repubblica di San Marino che per l’Unione Europea, consentendo soprattutto all’Italia di instaurare rapporti economici con la piccola repubblica improntanti a una condizione più simile a quelle attualmente in vigore con gli altri Stati membri.

Libera circolazione dei lavoratori e delle persone.

Uno dei capisaldi del diritto dell’Unione Europea, traslato anche nell’accordo di associazione in commento, è la libera circolazione delle persone e delle imprese.
L’articolo 14 dell’accordo prevede la libera circolazione dei lavoratori tra i Paesi associati, con l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati Membri dell'UE e quelli di San marino.
Il lavoratore italiano (e di contro quello di San Marino), salvo alcune limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico e di salute pubblica, avrà diritto:
  1. a rispondere a offerte di lavoro effettive;
  2. a circolare liberamente a tal fine nel territorio di San Marino;
  3. a soggiornare nel territorio di San Marino, per svolgere l’attività di lavoro;
  4. a rimanere sul territorio di San Marino dopo avervi esercitato un'attività lavorativa.
L’articolo 14 dell’accordo di associazione riprende in maniera più specifica l’articolo 21 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea che stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni. Sul piano strettamente pratico, una volta effettivamente in vigore, le regole sulla residenza previste a San Marino non si applicheranno ai cittadini italiani i quali potranno richiedere la residenza nella Repubblica senza sottostare ai criteri restrittivi oggi previsti per i cittadini stranieri.

Libertà di stabilimento.

Con l’art. 17 dell’accordo viene sancito un altro principio fondante dell’Unione Europea, costituito dalla “libertà di stabilimento”, previsto dall’art. 49 del TFUE, che stabilisce la possibilità, per qualsiasi cittadino o società europea, di poter aprire un'attività autonoma, creare imprese o gestire filiali in un Paese membro diverso dal proprio, alle stesse condizioni previste per i cittadini locali.
Nello specifico nell’Accordo di associazione si stabilisce il divieto di qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato Membro dell'UE o dello Stato di San Marino nel territorio di un altro di questi Stati.  Il divieto è esteso altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o di San Marino.
Questa previsione è di non poco conto, soprattutto per il fatto che ad oggi, a un italiano, è vietato aprire una ditta individuale a San Marino. Con l’entrata in vigore dell’Accordo, invece, un cittadino italiano potrà aprire una attività a San Marino sotto forma di impresa individuale, senza incorrere in alcun divieto o limitazione.
In questa casistica rientrano anche le libere professioni (avvocato, commercialista, ingegnere), la cui disciplina è contenuta al successivo articolo 20 dell’Accordo. Anche per essi sarà possibile esercitare l’attività nello Repubblica di San Marino senza dover, per questo, essere destinatari di limitazioni o esclusioni.

Finanziamenti europei.

Con l’entrata in vigore dell’Accordo la Repubblica di San Marino potrà accedere ai finanziamenti europei rappresentati dai fondi diretti e dai programmi di cooperazione territoriale europea. Resta escluso l’accesso ai fondi strutturali tradizionali come i Fesr, gli FSE+ e la PAC in quanto riservati solo agli Stati membri.
Tra i fondi diretti a cui potranno accedere le istituzioni sammarinesi e le imprese ubicate nel territorio della Repubblica, ci sono, tra gli altri:
  • Horizon Europe, dedicato alla ricerca scientifica e sviluppo tecnologico;
  • LIFE, dedicato alle azioni volte a sostenere iniziative nell’ambito del miglioramento climatico e ambientali del territorio dell’Unione Europea;
  • Erasmus, dedicato a realizzare interscambio fra studenti dei vari Stati membri;

Conclusioni.

Le imprese e gli imprenditori italiani possono salutare con favore la firma dell’Accordo fra l’Unione Europea e San Marino, perché permetterà a loro di aprire nuove attività nel territorio della piccola Repubblica, senza dover sottostare alle attuali limitazioni in termini di residenza e di forma di impresa scelta.
L’interesse ad aprire una attività a San Marino è rappresentato anche dal fatto che, ad esempio, le imposte sugli utili delle Srl è pari al 17%, con la possibilità di dimezzare l’aliquota in presenza di una nuova attività di impresa. Anche la tassazione sulle persone fisiche residenti è assai conveniente, arrivando ad essere in alcuni casi anche la metà di quella prevista in Italia.
E’ d’obbligo, però, sottolineare che ogni caso va analizzato specificatamente e, soprattutto, in relazione con l’attività che si vuol andar svolgere: non può sfuggire che esistono regole fiscali in materia, ad esempio, di stabile organizzazione che devono essere analizzate preventivamente per valutarne l’impatto sul trasferimento a San Marino dell’attività o sull’apertura di una nuova impresa.

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