Come si dimostra l’esterovestizione di una società italiana
Scritto da Giovanni Benaglia
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L’articolo 73, terzo comma del Tuir fissa i criteri per i quali si presume che una società straniera abbia la residenza fiscale nel nostro Paese.
Questi criteri sono:
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Sede legale;
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L’oggetto principale della propria attività si realizza in Italia;
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La sede dell’amministrazione.
Qualora sia presente o verificato anche uno solo dei questi tre criteri, la società estera ha la residenza fiscale in Italia con tutte le conseguenze che questo ne comporta sul piano della determinazione delle imposte Ires da versare.
Concetto di esterovestizione.
Per la Corte di Cassazione una società si può definire “esterovestita” quando ha stabilito una residenza fiscale all’estero, tipicamente in un Paese con un regime fiscale più vantaggioso, ma l’attività e la sede effettiva rimangono in Italia. In tal senso si esprimono le sentenze della Cassazione n. 6197/2026, 32155/2025 e 31256/2025
Il concetto di sede dell’amministrazione.
Mentre per quanto riguarda la sede legale e l’oggetto sociale è assai facile circoscriverne l’effettiva presenza nel nostro territorio, maggiori criticità possono nascere nel momento in cui occorre stabilire se la sede dell’amministrazione è in Italia.
Su questo punto la Corte di Cassazione, con più sentenze (tra le recenti la n. 32156/2025, 23842/2025 e 32745/2025), ha cercato di stabilire quali criteri interpretativi usare per definire il concetto di “sede dell’amministrazione”.
Secondo la Suprema Corte la sede dell’amministrazione di una società estera in Italia coincide con la sede di effettivo svolgimento dell’attività, che si realizza nel luogo dove si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione dell’ente.
Stabilito questo, si passa a indicare quali sono gli elementi che portano ad affermare che in quel luogo specifica si sviluppa veramente la direzione e controllo dell’attività sociale. Questi elementi, sempre secondo la Cassazione, possono così essere riassunti:
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il luogo dove si riuniscono gli amministratori e dove l’organo amministrativo prende le sue decisioni in materia di amministrazione o di gestione dell’attività: se il Cda di una società con sede legale all’estero viene convocato sempre in Italia, questa società può essere considerata “esterovestita”;
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la residenza o la cittadinanza degli amministratori. Se tutti gli amministratori sono italiani e risiedono abitualmente in Italia, si può concludere che la società estera da loro amministrata ha la residenza fiscale in Italia;
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reale disponibilità di adeguati locali per le funzioni direttive o operative che si dichiara di svolgere: la presenza all’estero di un ufficio vuoto o addirittura di una semplice casella postale è sufficiente per dimostrare l’esterovestizione di una società;
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conservazione in Italia, anche se di una parte, delle scritture contabili della società estera;
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presenza di documentazione o comunicazioni continuative e consistenti che dimostrano che la società estera viene eterodiretta dall’ufficio italiano.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito (sentenza n. 4409/2026 e 14485/2024) che il Fisco può dimostrare l’esterovestizione anche mediante presunzioni, purchè gli indici di presunzione (come quelli indicati sopra, ad esempio) siano valutati nel loro insieme, tenendo presente i criteri di gravità, precisione e concordanza che questi indici portano con sé. Non è sufficiente, dunque, che le scritture della società estere siano in un luogo in Italia per contestare l’esterovestizione. Deve aggiungersi a questo altri elementi di criticità come, ad esempio, il fatto che la sede legale all’estero sia rappresentata unicamente da una casella postale.
La libertà di stabilimento e la Corte di Giustizia Europea.
Il concetto di esterovestizione, quando si parla di società con sede nell’ambito dell’Unione Europea, deve essere mediato con il principio fondamentale della libertà di stabilimento contenuto nell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Ciò comporta che le normative interne non possono introdurre dei criteri di presunzione assoluta di esterovestizione quando una società stabilisce la propria sede legale in un altro Paese europeo. Si possono introdurre norme, però, che chiariscono quando un trasferimento all’estero abbia finalità imprenditoriali e non sia volto unicamente ad eludere le imposte italiane sugli utili di impresa. In questo senso la Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-81-87 Centros del 27.09.1988 ha chiarito che ogni Stato membro può introdurre norme che stabiliscono dei criteri con i quali identificare se una attività è da considerarsi solo formalmente all’estero. Criteri, come ribadisce la Corte di Giustizia nella sentenza citata, che non devono però introdurre vincoli restrittivi alla libertà di stabilimento nel territorio nazionale di soggetti non residenti.
I criteri per l’esterovestizione secondo la Giustizia Europea.
Sulla questione dei criteri per stabilire la presenza o meno dell’esterovestizione di una attività di impresa, la Corte di Giustizia Europea sembra convergere con quanto più volte detto dalla Corte di Cassazione.
La sentenza di riferimento in questo ambito è senz’altro quella del 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg sarl che identifica gli elementi da prendere in considerazione nel determinare il luogo effettivo di residenza fiscale di una società:
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il luogo dell'amministrazione centrale;
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il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello dove si stabilisce la politica generale della società;
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il domicilio dei principali dirigenti,
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il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie.
Un caso concreto.
Per comprendere come quanto fin qui detto poi si esplica nella realtà, si può portare a conoscenza il caso trattato dalla sentenza della Cassazione n. 19092/2026 del giorno 11.06.2026. Nello stabilire che il contribuente aveva esterovestito la sua attività italiana come fittizia società slovacca, la Suprema Corte ha portato in evidenza i seguenti elementi di fatto:
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i due amministratori della società slovacca risiedevano stabilmente in Italia;
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non risultavano atti gestionali compiuti in Slovacchia;
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le uniche quattro fatture emesse nell’anno contestato erano in italiano e realizzate con un programma installato su un computer in Italia;
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queste quattro fatture erano fatte nei confronti di una società italiana riconducibile alla famiglia degli amministratori;
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le fatture si riferivano alla somministrazione di manodopera di lavoratori che partivano dall’Italia per andare a lavorare in dei cantieri in Austria;
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nella sede in Italia era stata rinvenuta documentazione relativa alla società slovacca;
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in più, per non farsi mancare niente, uno dei due amministratori aveva dichiarato, in sede di verifica, che aveva messo la sede legale in Slovacchia perché in quel Paese le norme sull’affitto di manodopera erano più permissive rispetto a quelle italiane.
Di fronte a tutto questo gli Ermellini non hanno fatto altro che concludere per l’esterovestizione del contribuente, confermando peraltro quando deciso in tal senso dalla Corte di Giustizia regionale.

