Le cooperative sociali possono applicare i loro Ccnl negli appalti pubblici solo se previsto dal bando.
Scritto da Giovanni Benaglia
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Se in un appalto pubblico è espressamente previsto che l’impresa aggiudicataria debba applicare uno specifico contratto collettivo, questa non può utilizzarne un altro richiamando la propria specifica natura giuridica che, nel caso di specie, è quella di cooperativa sociale.
A questa conclusione arriva la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza numero 11270 dell’anno 2026.
Il caso.
Gli ermellini sono stati chiamati a decidere sul ricorso di una serie di lavoratori normodotati di una cooperativa sociale i quali lamentavano l’applicazione del CCNL Cooperative sociali in luogo di quello, da loro ritenuto corretto, FISE Assoambiente o Federambiente, nello svolgimento delle proprie mansioni a favore di una multiutility nel settore ambientale.
Nello specifico i lavoratori avevano osservato che nel capitolato d’appalto era stabilito che l’aggiudicatario avrebbe dovuto “osservare un trattamento economico normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore servizi ambientali” facendo concludere agli stessi lavoratori che quello più adatto era quello FISE o Federambiente, e non quello della cooperazione sociale, ritenuto dagli stessi trasversale a tutti i settori e non specifico per quello dell’igiene ambientale. Il fatto, poi, che l’applicazione di quest’ultimo CCNL fosse stato autorizzato successivamente all’aggiudicazione dal committente con una propria lettera di chiarimento, era irrilevante e non giustificava il comportamento tenuto dalla cooperativa sociale.
La Corte di Cassazione conclude riconoscendo le ragioni dei lavoratori sulla base dell’interpretazione del contratto d’appalto, attuata sulla base dei principi dell’art. 1362 del Codice Civile il quale prevede che questa interpretazione sia fatta indagando la comune intenzione delle parti che hanno sottoscritto il contratto stesso, valutando anche il comportamento tenuto successivamente alla sua firma.
Nello specifico, essendo il contratto di appalto sottoscritto con una grande società che opera nel settore dell’igiene ambientale, non è corretto ammettere l’utilizzo di un contratto diverso rispetto a quello specifico del settore, soprattutto quando nel bando è previsto specificatamente che quello da utilizzare sia quello dei “servizi ambientali”. Fare ricadere il CCNL della cooperazione sociale in quello dei servizi ambientali sarebbe una interpretazione non coerente con i principi generali del diritto essendo questo contratto trasversale a tutti i settori e non specifico per uno in particolare.
Rispetto alla questione del chiarimento intervenuto successivamente da parte della stazione appaltante, che ammette la possibilità di utilizzo di un contratto diverso rispetto a quello dei servizi ambientali, la Cassazione osserva che tale chiarimento è una deroga al principio generale dell’utilizzo del contratto specifico del settore, e una interpretazione del bando di gara, confermando in tal modo che in via principale è il CCNL del settore ambientale da utilizzare e non quello delle cooperative sociali. Il chiarimento successivo, secondo gli Ermellini, non deroga il fatto di applicare il contratto specifico del settore, ma semplicemente ne chiarisce l’applicazione. L’articolo 8 del contratto Federambiente, prevede tra l’altro la diversità di trattamento dei lavoratori svantaggiati rispetto a quelli normodotati, contemplando così anche una clausola sociale all’interno dello stesso settore dell’igiene ambientale.
Il precedente della sentenza della Cassazione n. 12279/2025.
Nella sentenza in commento i Giudici richiamano il principio contenuto nella sentenza n. 12279/2025, la quale ha trattato un caso perfettamente sovrapponibile. Nel caso i giudici hanno stabilito che se nei contratti pubblici è prevista l’applicazione di uno specifico CCNL di settore, tale previsione è vincolante per l’impresa aggiudicataria e le “lettere di invito e le lettere di chiarimenti della stazione appaltante […], hanno una funzione meramente specificatrice rispetto al bando e non hanno idoneità a modificare, derogare o sconfessare le citate fonti nelle quali, unicamente, deve essere ricercata la regolamentazione della procedura di gara”.
Conclusione.
In conclusione si può affermare che, in caso di appalto pubblico, qualora nel bando sia indicato l’utilizzo di uno specifico CCNL, la cooperativa sociale non può derogare tale indicazione pretendendo di utilizzare il CCNL della cooperazione sociale, nemmeno se tale deroga è autorizzata, successivamente all’aggiudicazione, dalla stazione appaltante.

