In caso di divorzio il proprietario non assegnatario dell’immobile non è obbligato a pagare l’IMU.

In presenza di una sentenza di divorzio che assegna la casa all’altro coniuge, il proprietario non risultante assegnatario non è obbligato a pagare l’Imu, anche in assenza di minori. Ciò in quanto non dispone più dell’immobile dal quale non può nemmeno ritrarre una utilità.
Questo principio è contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Forlì n. 38 sezione 2 del 19.02.2026 e depositata il 23.02.2026.

Il caso.

I Giudici tributari sono stati chiamati a decidere su di un accertamento inviato dal Comune di Forlì nel quale si recuperava il mancato versamento IMU su di un immobile ad uso abitativo comprensivo di garage. Il contribuente, regolarmente costituito, ha eccepito che lo stesso non fosse più nella sua disponibilità in quanto assegnato all’altro coniuge in sede di divorzio, con il quale quest’ultimo conviveva il figlio che all’epoca dello scioglimento del matrimonio era minorenne.
Il Comune di Forlì ha rigettato la difesa del contribuente, osservando che allo stato attuale il figlio non convive più con la madre, ricorrendo così le condizioni previste da due commi dell’art. 1 della Legge 160/2019:
  • il comma 743 il quale prevede che “è soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli”;
  • il comma 741 lett c) n. 4 il quale stabilisce che sono considerate abitazioni principali la “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice […]”.
La lettura combinata di questi due commi porta a ritenere, secondo l’Ente impositore, che l’esclusione Imu per il proprietario non assegnatario opera solo se nella casa convive, oltre al coniuge separato, anche i figli minorenni. Una volta che questi sono diventati maggiorenni, cessa il regime affidatario e, di conseguenza, anche l’agevolazione fiscale ai fini Imu.

Il giudizio.

La Corte di Giustizia Tributaria non condivide le conclusioni a cui è pervenuto il Comune di Forlì e lo fa richiamando quanto disposto dall’articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. 02 marzo 2012 n. 16, il quale prevede che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, a seguito di “provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, deve essere intesa come concessione del diritto di abitazione al coniuge separato, escludendo la condizione che vi sia residente pure il minore per godere delle agevolazioni IMU.
A parziale giustificazione dell’operato del Comune di Forlì, i giudici osservano che la previsione dell’art. 1 comma 743 della Legge n. 160/2019, successiva alla norma citata del 2012, potrebbe ingenerare dei dubbi interpretativi, facendo ritenere che sia necessaria la presenza nell’abitazione di figli minorenni per giustificare l’esenzione Imu.
La Corte, però, ritiene che tale interpretazione sarebbe errata in quanto non escluderebbe dall’agevolazione le coppie senza figli oppure con figli maggiorenni. Tale convincimento è giustificato anche alla luce della circolare 1/DF del 18 marzo 2020 del Ministero delle Finanze, con la quale si è chiarito che nulla è cambiato rispetto alla precedente disciplina e, dunque, non è soggetta a Imu l’abitazione assegnata con provvedimento del Giudice all’altro coniuge anche in assenza di figli minori o interdetti conviventi.

Conclusioni.

Si può, quindi, concludere che non è tenuto a pagare l’Imu il coniuge a cui è stata tolta la disponibilità dell’abitazione, assegnata all’altro coniuge, anche in assenza di figli minorenni conviventi con quest’ultimo.
Il comma 743 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 non va a modificare la disciplina vigente, ma introduce una specifica (superflua e portatrice di confusione, si potrebbe aggiungere) che non implica la decadenza della normativa previgente in materia.

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