Le pensioni erogate dalla Francia pagano meno tasse di quelle da San Marino.
Scritto da Giovanni Benaglia
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Giusto per capirci fin da subito: il residente italiano che percepisce dallo Stato francese una pensione può portare in detrazione le imposte estere pagate perché gli è riconosciuta la tassazione concorrente tra i due Paesi. Il residente italiano che percepisce una pensione da San Marino, al contrario, paga le tasse in Italia e non può portare in detrazione alcuna imposta estera. Se le ha pagate, deve farsele dare indietro dai sammarinesi. Il motivo di questa assai incostituzionale diversità di comportamento? Semplice: tra l’Italia e la Francia, nel dicembre 2020, è intervenuto un Accordo amichevole nel quale è stato chiarito cosa si intende per “sicurezza sociale”, facendo rientrare nella casistica tutte le pensioni, sia da lavoro dipendente normalmente erogate sia quelle a sostegno del reddito (invalidità, accompagno eccetera…). Accordo amichevole che non è ancora stato sottoscritto con San Marino.
Al di là dei bizantinismi di cui il nostro sistema fiscale è pieno, facendo perdere pure la voglia di esserne fedeli, si può con una certa sicumera affermare che per il Fisco italiano con il termine “sicurezza sociale” a San Marino non è detto che si intenda la stessa cosa che si intende con la Francia. D’altronde, ai più sbadati si può far osservare che le diversità linguistiche contano molto: basta citare la diversità di opinione, tra noi e i cinesi, sul termine “crisi”!
L’interpello 113/2026 e il modello Ocse.
Più seriamente, la questione nasce da quanto scritto nella risposta all’interpello n. 113/2026 del 29 maggio 2026 nel quale, per l’appunto, al residente italiano che percepisce dallo Stato francese una pensione può portare in detrazione le imposte estere pagate perché vige la tassazione concorrente tra i due Paesi di tale reddito.
Entra in gioco, ancora una volta come con il caso sammarinese, l’art. 18 paragrafo 2, del Trattato contro le doppie imposizioni fra Italia e Francia. Per dovere di correttezza espositiva, si ricorda che i trattati contro le doppie imposizioni si basano su un modello elaborato dall’Ocse, con l’obiettivo di armonizzare una materia che può dar luogo a doppie imposizioni fiscali che finirebbero per compromettere gli scambi economici fra i Paesi.
Cosicchè non vi è tema di smentita nell’affermare che l’articolo che disciplina la doppia imposizione delle pensioni è identico sia per la Francia che per San Marino. In entrambi, dunque, vi è la condizione che per essere imponibili unicamente nello Stato di erogazione (cioè la Francia e San Marino) è necessario che queste pensioni siano relative alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato.
La pugna fra fisco e contribuente si fonda su cosa rientra nella definizione di “sicurezza sociale”: nel caso sammarinese, rientrano nella definizione solo pensioni non agganciate ai contributi versati, ma erogate in forza di norme di aiuto alle categorie più deboli, come le pensioni di invalidità; nel caso francese rientrano tutte le pensioni, senza alcuna distinzione. Il motivo di tale diversa interpretazione risiede, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel fatto che tra Italia e Francia è intervenuto un Accordo Amichevole, disciplinato dall’art. 26 del Trattato fra i due Paesi, nel quale i due Stati si mettono d’accordo nel far rientrare, nel termine “sicurezza sociale” anche tutte le pensioni, senza alcuna distinzione, fra quelle normali e quelle agevolate.
Dunque si viene a creare un assai curioso modo di interpretare le norme: nel caso francese, essendo esplicitato fra i due Paesi, con il termine “sicurezza sociale” ben ci sta che possano rientrare tutte le pensioni erogate ai cittadini; nel caso sammarinese, invece, l’interpretazione diventa restrittiva.
Si potrebbe richiamare l’art. 3 della Costituzione, che sancisce l’uguaglianza dei cittadini davanti alla Legge; ma anche l’art. 53 che obbliga il cittadino a concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva.
O ancora meglio, l’art. 12 delle Preleggi, il quale stabilisce che “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”, nel caso di specie l’interpretazione fornita alle pensioni francesi. Non ce la si sente, però, di scomodare queste alte fonti normative, o finanche i padri costituenti. E’ sufficiente richiamare il buon senso: per quale motivo se nella legislazione con la Francia si specifica cosa si intende per “sicurezza sociale”, alla stessa conclusione, ancorchè non formalizzata, non si può giungere per il caso di San Marino?
Errore logico nell’interpello 113/2026.
Al di là delle considerazioni sopra svolte, nel caso specifico la risposta all’interpello contiene pure un errore logico. L’art. 18 del Trattato contro le doppie imposizioni in vigore con la Francia prevede che, qualora le pensioni siano erogate da questo Paese, queste rientrano nella “legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato”. La conclusione, dunque, è che il residente italiano che percepisce una pensione francese versa le imposte solo in Francia. L’Agenzia delle Entrate, erroneamente, invece scrive che questa pensione sarà assoggettata ad “imposizione concorrente sia in Italia che in Francia, rientrando nell’ambito applicativo dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione”. Come illustrato, la norma citata prevede una imposizione esclusiva e non concorrente e quindi la risposta fornita non è logica con i presupposti normativi indicati.

