La
cooperativa sociale deve provare che il suo Presidente, il quale è contemporaneamente anche dipendente della
cooperativa stessa, riceve direttive dal Consiglio di Amministrazione e non si determina in autonomia lo svolgimento del suo rapporto di lavoro. In caso contrario il costo del personale riferito al lavoro prestato come dipendente dal Presidente è da considerare indeducibile sia ai fini Ires che Irap.
Questo è il principio sancito dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sezione 4, con la sentenza n. 1210/2026 del giorno 11 maggio 2026 e depositata il giorno 27 maggio 2026.
Il caso.
L’
Agenzia delle Entrate di Bari ha ripreso a tassazione, dichiarandoli indeducibili, i costi relativi alla retribuzione di lavoro subordinato erogati a favore di un dipendente che, contemporaneamente, ricopriva in quel momento anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una
cooperativa sociale operante nell’ambito dell’
assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
La motivazione del recupero risiede, secondo l’opinione degli accertatori, nel fatto che non era dimostrata l’indipendenza del Consiglio di Amministrazione nell’emanare le direttive al suo dipendente/Presidente, tanto da risultare del “tutto inesplicabili le tipiche funzioni datoriali nei confronti del dipendente” risultando altresì assente il “vincolo di subordinazione e l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare, di vigilanza e controllo” da parte degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
La sentenza.
Secondo i Giudici tributari
non esiste uno specifico divieto per i membri del Consiglio di Amministrazione di una qualsiasi società di capitali (dunque anche per una
cooperativa sociale) di contrarre un rapporto di lavoro dipendente con la società stessa. Ciò che è importante, però, è che vi sia l’esistenza di un vincolo di subordinazione effettivo tra il presidente dipendente e l’organo di amministrazione di cui fa parte. In difetto di questo, il rapporto datoriale è da ritenersi inesistente, con la conseguenza dell’indeducibilità per la
cooperativa sociale, sia ai fini Ires che Irap, dei relativi costi.
Il principio che viene espresso riguarda il fatto che vi deve essere l’assoggettamento gerarchico del lavoratore/presidente al Consiglio di Amministrazione il quale dovrà, in autonomia e senza interferenze, prendere le decisioni riguardanti il lavoratore stesso. Un esempio di questa autonomia può essere il fatto che l’amministratore/dipendente deve “astenersi dalle deliberazioni del consiglio riguardanti il suo rapporto di lavoro con la società, essendo in conflitto di interessi sia nella fase di instaurazione rapporto sia nel corso dello svolgimento”.
Al contrario, non è sufficiente una difesa basata solamente sull’eccepire l’osservanza, da parte del presidente/dipendente, dell’orario di lavoro, oppure il fatto che viene erogato a suo favore un regolare stipendio.
La prova di tale indipendenza, a parere della Corte di Bari, è in capo alla cooperativa stessa la quale, nel caso di specie, non ha fornito convincenti elementi per ritenere sussistente un rapporto gerarchico fra l’Organo amministrativo e il suo presidente/dipendente.
Conclusioni.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Bari richiama il principio di separazione fra il ruolo del datore di lavoro e quello del dipendente: se quest’ultimo decide il proprio destino perché è contemporaneamente anche il datore di lavoro di sé stesso, il suo costo non può essere portato detrazione. Occorre che vi sia una netta separazione fra le due figure e non è sufficiente né la presenza di un organo collegiale, come nel caso delle
cooperative sociali, né il rispetto degli orari e della retribuzione, per far ritenere “
ope legis” sussistente l’indipendenza fra chi lavora e chi impartisce istruzioni gerarchiche.