Fusione tra Fondazione e società semplice: neutrale solo a determinate condizioni.

Schema concettuale sulla neutralità fiscale nella fusione tra fondazione e società semplice
Nel caso di fusione tra una fondazione e una società semplice, l’operazione è fiscalmente neutrale solo nel caso in cui i beni della incorporata finiscano nell’attività non commerciale dell’ente incorporante. In caso contrario la fusione è assimilata al conferimento e, pertanto, l’operazione farà emergere una plusvalenza.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nell’interpello pubblicato n. 171/2026, su un caso che prevede la fusione tra una Fondazione iscritta al Runts e una società semplice. La risposta, tra l’altro, ricalca quella fornita in un analogo caso seguito dallo studio.

Il caso.

L’interpello è stato proposto da una Fondazione, riconosciuta come Ente del Terzo Settore e iscritta al Runts, che deve procedere alla fusione per incorporazione di una società agricola semplice, detenuta per intero dalla fondazione stessa.
La società semplice è proprietaria di una serie di terreni che ha concesso in uso a terzi e, pertanto, non svolge più alcuna attività agricola.
I quesiti sottoposti al parere dell’Agenzia sono i seguenti:
  • rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, della fusione fra i due enti;
  • rilevanza, ai fini iva, dell’operazione di fusione;
  • applicazione, nel caso in cui la fusione non sia rilevante ai fini Iva, dell’agevolazioni, previste per gli Enti del Terzo settore, ai fini dell’imposta di registro e di quelle ipo-catastali.

La risposta.

L’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 172 del Tuir nel quale è prevista la neutralità fiscale dell’operazione di fusione tra più società. Ricorda, poi, che il successivo articolo 174 del Tuir estende tale esenzione anche alle operazioni di “fusione e scissione di enti diversi dalle società”.
In via di principio, dunque, è possibile ipotizzare che l’operazione di fusione tra due enti non commerciali possa godere dell’esenzione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, in quanto la fattispecie è prevista, per espresso rinvio, nel Tuir.  
Tuttavia l’Agenzia osserva che, come precisato nella risoluzione 152/e del 15 aprile 2008, la disciplina delle operazioni straordinarie contenute nel Tuir si fonda sul presupposto che queste avvengano tra società che producono reddito d’impresa. Diverso è il discorso, come nel caso in esame, quando ci sono enti non commerciali che possono svolgere, seppur in via non prevalente, anche attività non commerciali. In tal caso, quindi, occorre capire in quale gestione, commerciale o meno, finiscono i beni dell’incorporata all’interno dell’incorporante.
Il dato di partenza è che i beni della società semplice sono sicuramente da considerare rientranti nella sua attività non commerciale in quanto questo tipo di società, ai sensi dell’art. 2249 del Codice Civile, svolge solo attività diversa da quella commerciale.
L’indagine va rivolta unicamente verso la Fondazione, che può inserirli nella sua attività istituzionale o quelle, eventualmente, commerciale.
Nel caso in cui confluiscano nell’attività commerciale, si deve applicare in via analogica l’art. 171, comma 2, del Tuir, il quale prevede che in caso di trasformazione da ente non commerciale in società commerciale, si debbano applicare le norme del conferimento. Conferimento che, ai sensi dell’art. 9 del Tuir, è da considerare assimilato alla cessione a titolo oneroso, con la conseguente emersione di plusvalenza.
Nel caso in cui, invece, i beni della società semplice confluiscono nell’attività non commerciale della Fondazione, l’operazione sarà considerata fuori dal regime di impresa e, di conseguenza, non vi sarà alcuna emersione di plusvalenza, con l’obbligo di mantenere iscritti, in capo all’incorporante, i beni confluiti allo stesso costo fiscale riconosciuto in capo alla società semplice. L’eventualità che, in questo caso, i beni incorporati siano poi affittati a terzi non fa comunque emergere alcuna plusvalenza, in ossequio al disposto dell’articolo 67 del Tuir.

Imposte indirette: Iva, registro e ipo-catastali.

Rispetto agli altri due quesiti, l’Agenzia delle Entrate così si esprime:
  • l’operazione è da considerare fuori campo Iva in quanto la società semplice non svolge attività agricola, avendo affittato l’azienda a terzi. Tale esclusione vale nel caso di assimilazione dell’operazione al conferimento, in quanto per l’altra ipotesi vige l’esclusione dall’Iva della fusione;
  • se opera l’esclusione dell’operazione dall’ambito Iva, in virtù del principio di alternatività Iva/registro previsto dall’art. 40 del Tur, l’operazione è soggetta all’imposta di registro. L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile al caso di specie l’art. 82 del Codice del Terzo Settore perché l’ente che pone in essere l’operazione è una Fondazione iscritta al Runts e tale iscrizione permarrà all’esito dell’operazione di fusione.

Conclusioni.

Il principio che l’Agenzia delle Entrate pone in evidenza, e che si ritiene condivisibile, è sostanzialmente questo: se con l’operazione straordinaria (sia essa fusione che scissione) non vi è passaggio di beni da una gestione commerciale a una non commerciale e viceversa, l’operazione può essere considerata fiscalmente neutrale.
Nel caso ciò non succeda, vi sarà emersione di plusvalenza, perché andrà ricondotta alla disciplina prevista per il conferimento.

Se hai un ente del terzo settore che vuole porre in essere una operazione straordinaria, o comunque hai necessità di informazioni su questo tipo di operazioni, puoi contattare il numero 0541.708252 oppure scrivere all'indirizzo mail g.benaglia@gbmassociati.it

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