Nell’accertare una ASD l’Agenzia delle Entrate deve essere più indulgente rispetto ad una impresa normale

Nell’accertare una Associazione Sportiva Dilettantistica l’Agenzia delle Entrate deve applicare il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa che comporta che le contestazioni che deve muovere devono tener conto della natura sociale dell’ente e della sua peculiarità organizzativa, senz’altro diversa e meno attenta rispetto a quella di un imprenditore o di un professionista.
Questo principio è contenuto nella sentenza n. 383/2025 del 01 dicembre 2025 e depositata il 29 dicembre 2025, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Rimini, sezione 2.

Il caso.

La Corte di Giustizia Tributaria riminese è stata chiamata a decidere su un accertamento nel quale l’Agenzia delle Entrate ha mosso numerosi rilievi contro una Associazione Sportiva Dilettantistica che svolge l’attività di animazione presso degli alberghi o delle strutture turistiche in generale. Rilievi che hanno poi cagionato la decadenza dalle agevolazioni ex Legge 398/91, con ripresa a tassazione ordinaria dei proventi conseguiti nell’esercizio. Le criticità emerse possono essere così riassunte:
  • Violazione della democraticità della vita associativa. Secondo l’Ufficio tale principio, sancito dall’art. 148 comma 8 del Tuir, è stato ripetutamente violato in quanto:
    • il diritto di voto e di nomina dei dirigenti non sono stati effettivamente esercitati;
    • nel libro soci non sono riportati tutti gli iscritti;
    • non risulta dai verbali delle assemblee una effettiva partecipazione alla vita associativa dei soci;
    • le assemblee sono convocate con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla Statuto.
  • svolgimento di prevalente attività commerciale, come risulta dalle fatture emesse e dai verbali del consiglio direttivo, dove traspare che l’attività svolta non è quella di promozione sportiva ma di fornitura di servizi di animazione. In particolare l’Ufficio osserva che la totalità delle fatture viene emessa nei confronti di alberghi o altre strutture ricettive, con una dicitura generica del tipo “compenso per prestazioni animazione svolte dai nostri associati”. In più nei verbali non vi è traccia di alcuna attività istituzionale svolta a favore dei soci;
  • violazione dell’obbligo di tenuta del rendiconto. L’associazione, che si ricorda ha usufruito del regime speciale ex L. 398/91, non ha adempiuto correttamente agli obblighi imposti da tale regime tra cui, ad esempio, quello di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e quelli di vendita.

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria.

I Giudici osservano, preliminarmente, che l’Asd è regolarmente iscritta al Coni e possiede l’affiliazione a una federazione sportiva. Questa iscrizione, quindi, “comporta una presunzione di legittimità della natura giuridica dell’ente che non può essere superata attraverso mere affermazioni generiche o elementi presuntivi non confortati documentalmente”. Secondo la Corte di Giustizia, quindi, l’iscrizione al Coni rappresenta una presunzione “rafforzata” di svolgimento di attività non commerciale che può essere superata solo con una dimostrazione altrettanto solida da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale non può limitarsi solo a dichiarazioni generiche e non suffragate da prove concrete.
Nel giudizio complessivo, la Corte tributaria si attiene al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa nell’accertamento tributario, che assume una importanza specifica quando si tratta di verificare l’attività svolta da un ente no profit. Il principio di proporzionalità “impone che l’azione amministrativa sia commisurata agli obiettivi perseguiti e non ecceda quanto necessario per il loro raggiungimento”. Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, “tale principio assume particolare rilevanza considerando la natura sociale dell’attività svolta e la limitata dimensione economica di tali enti”.
Tutto questo si concretizza, nel caso di specie, con le seguenti attenuanti:
  • per quanto riguarda i rilievi circa la scarsa partecipazione alle assemblee, alla irregolarità della tenuta della documentazione o eventuali differenze contabili, si può concludere che queste siano da ricondurre alla “gestione semplificata tipica di un ente che opera con finalità sociali e sportive”. Una certa imprecisione amministrativa, se non proprio lieve confusione, deve essere ascritta non già a malafede fiscale ma bensì alla natura volontaristica e spontaneistica di un sodalizio sportivo. Con l’aggiunta, poi, che i ricavi non sono stati occultati ma regolarmente dichiarati, ancorchè con l’agevolazione 398/91;
  • per quanto riguarda la irregolare tenuta del rendiconto, le differenze contabili rispetto alla documentazione bancaria, possono essere tollerate in quanto, secondo la Corte tributaria, sono da ricondurre a violazioni meramente formali dovute alla “gestione semplificata tipica degli enti sportivi dilettantistici”; queste differenze non possono assumere il carattere di gravità che comporta la decadenza dal regime agevolativo di cui alla Legge 398/91.

Conclusioni.

Secondo i giudici tributari riminesi, dunque, nello svolgimento del proprio operato verso le associazioni sportive dilettantistiche, l’Agenzia delle Entrate deve usare un criterio di verifica più “indulgente” rispetto a quello ordinariamente utilizzato nei confronti di imprese o liberi professionisti. Così che, ad esempio, una eventuale differenza tra gli estratti conto bancari e il rendiconto finale non può costituire motivo di decadenza dalle agevolazioni fiscali come non può fare altrettanto una certa genericità del contenuto dei verbali dei consigli direttivi o dell’assemblea dei soci.

Sei un frontaliere di San Marino? Alla dichiarazione dei redditi ci pensiamo noi.

Lo studio Grassi Benaglia Moretti si è specializzato nella fiscalità per i frontalieri sammarinesi e sappiamo come gestire la tua dichiarazione dei redditi in Italia.

In più non devi nemmeno perdere tempo in fila ad un Caf, aspettando con un biglietto in mano il tuo turno.

Con noi prendi un appuntamento quando vuoi e siamo aperti anche in orario pre-serale.

 

Scopri i vantaggi dei nostri servizi

Newsletter

Trovi interessanti le informazioni del nostro blog?

Iscriviti alla newsletter

Resterai aggiornato sulle ultime novità in campo fiscale, giuridico e in materia di contributi a fondo perduto.
Inoltre riceverai contenuti in esclusiva, approfondimenti e aggiornamenti sulle principali notizie. 

Il logo Grassi Benaglia Moretti Associati

Grassi Benaglia Moretti è uno studio legale e commerciale di Rimini, che offre servizi e consulenza legale e commerciale a privati, aziende, organizzazioni associative e Onlus.

Visita il nostro profilo

Contatti

  • Grassi Benaglia Moretti
    avvocati e commercialisti
  • Palazzo Spina
    Piazzetta Zavagli 1
  • 47921 Rimini
  • +39 0541 708358
  • +39 0541 29576

Newsletter

Resta informato sulle nostre attività.

Manage my subscriptions