Con la Srl trasparente si pagano meno tasse e ci si protegge di più.

La società a responsabilità limitata, diventata di gran moda negli ultimi periodi con la promessa di limitare la responsabilità di chi la conduce e di fargli pure risparmiare le tasse, sconta un limite che i suoi convinti sostenitori tacciono per non venir sbugiardati di fronte alle mirabolanti promesse circa il loro potere taumaturgico: conviene fiscalmente nella misura in cui i soldi vengono lasciati dentro la società e non goduti direttamente dai soci. Ancor meglio: con la srl si pagano meno tasse se gli utili vengono reinvestiti piuttosto che essere utilizzati per comprarsi, sia ben inteso legittimamente, bolidi a motore o immobili da sogno.
Come non bastasse, anche di fronte a questi rilievi, i sostenitori più facinorosi dello strumento offrono come soluzione quella di farsi un bel compenso come amministratore, oltre a inventarsi delle royalties per il proprio marchio o qualche buono pasto aggiuntivo.
A far di conto, con questi suggerimenti si ottiene lo stesso risparmio fiscale di una volgarotta snc. Come si ottiene il medesimo risultato anche sul piano della responsabilità personale del socio: tolto quello che ci mette i soldi ma sta alla larga dall’attività, per tutti gli altri che, al contrario, le mani in pasta ce le mettono come amministratori, si può affermare che non siamo molto distanti dalle responsabilità previste per le società di persone. In tal senso si può ricordare l’art. 2476 c. 1 del codice civile, il quale stabilisce che gli amministratori rispondono con il proprio patrimonio dei danni causati ai terzi nell’esercizio delle proprie funzioni.

Srl “trasparente”.

A un fanatico delle srl, non dissuaso dalle critiche testè fatte, per aiutarlo a non compiere una scelta illogica, e per tenere insieme un minimo di responsabilità limitata e un più agevole utilizzo personale degli utili prodotti, gli si può raccontare che esiste una società a responsabilità limitata che può pagare le tasse come se fosse una snc, perché ha scelto la tassazione per trasparenza, prevista dagli articoli 115 e 116 del D.p.r. 917/86.
Questo particolare tipo di regime prevede che il reddito prodotto dalla società partecipata non viene tassato direttamente in capo a questa ma viene imputato ai soci sulla base delle partecipazioni agli utili e indipendentemente dal fatto che questo reddito sia stato distribuito o meno. E’ lo stesso principio che governa la tassazione delle società di persona.
Il meccanismo può essere applicato sia a una società a responsabilità limitata partecipata da altre società di capitali, sia a una partecipata esclusivamente da soci persone fisiche.
Per comodità espositiva, e sintesi di articolo, ci si limita a illustrare solo la società a responsabilità limitata partecipata da persone fisiche, foss’altro perché è la disciplina che meglio consente di superare i limiti delle srl “normali” fin qui illustrati.

Condizioni per la tassazione per trasparenza.

Per poter aderire al regime per trasparenza le condizioni sono:
  • la società partecipata deve essere una srl o una società cooperativa con sede in Italia;
  • la società partecipata non deve avere un fatturato maggiore di quello previsto per l’applicazione degli Isa, e cioè 5.164.569 euro;
  • i soci devono essere esclusivamente persone fisiche residenti in Italia. Possono anche essere non residenti, purchè la partecipazione si riferisca a una stabile organizzazione presente in Italia;
  • il numero dei soci della partecipata non può essere superiore a 10; in caso di cooperativa, il numero dei soci non può essere superiore a 20. La tassazione per trasparenza vale per le società unipersonali.

Esercizio dell’opzione e durata.

L’opzione si esercita con la seguente modalità:
  • i soci inviano una raccomandata alla società dichiarando la volontà di avvalersi di questa opzione;
  • la società compila il quadro OP della propria dichiarazione dei redditi presentata nel periodo a decorrere dal quale l’opzione vuole essere esercitata.
E’ ammesso anche il comportamento concludente, per il quale è necessario pagare la sanzione di euro 250,00 non ravvedibile. La durata dell’opzione è triennale ed è tacitamente rinnovata. La revoca va, quindi, comunicata all’Agenzia delle Entrate. Nel calcolo della convenienza nell’adottare il regime per trasparenza occorre, quindi, tener conto della dinamica perlomeno triennale dell’attività e, in particolare, dell’utile atteso, stante l’impossibilità di rinunciare a questo tipo di tassazione, qualora ritenuta non più conveniente, prima dello spirare del termine triennale.

Cessazione del regime per trasparenza.

Come detto poc’anzi, il regime cessa allo scadere dei tre anni e previa richiesta di revoca.
Inoltre, il regime per trasparenza cessa, prima dello scadere del triennio, al ricorrere dei seguenti casi:
CAUSA DECORRENZA
Superamento della soglia di euro  Dall'esercizio successivo.
Ingresso di un nuovo socio che comporta lo sforamento del limite di 10 soci per le srl o 20 soci per le cooperative.  Nel periodo di imposta in cui si avviene lo sforamento.
Ingresso di un nuovo socio che non è una persona fisica oppure che è un socio non residente che non possiede la partecipazione per tramite di una stabile organizzazione. Nel periodo di imposta in cui avviene l'ingresso.
Assoggettamento della società partecipata al fallimento o altra procedura concorsuale. Dalla data in cui si apre la procedura concorsuale.
Trasformazione della società partecipata in altro tipo societario non soggetto a Ires.  Dalla data di effetto della trasformazione.
Trasformazione della società in altra società soggetta a Ires diversa da s.r.l.  Dall'anno di imposta in cui si è verificata la trasformazione
Trasferimento all’estero della sede legale della partecipata. Dall'anno in cui si è verificato il trasferimento.
Fusione o scissione della società partecipata. La cessazione decorre dalla data in cui ha effetto fiscale l’operazione straordinaria, salvo che l’opzione non sia confermata da tutti i soggetti che partecipano all’operazione.  Dalla data in cui ha effetto fiscale l’operazione straordinaria, salvo che l’opzione non sia confermata da tutti i soggetti che partecipano all’operazione. 

Convenienza.

Se ipotizziamo una srl unipersonale con un utile a fine anno prima delle imposte di euro 50.000,00, il calcolo per stabilirne la convenienza è il seguente:
SRL "NORMALE" SRL TRASPARENTE
Ires 24% euro 12.000  
Utile netto (50.000 - 12.000) euro 38.000
Imposta 26% su dividendo euro 38.000 euro 28.120
Imposte totali ( Ires + imposta sul dividento) euro 21.880 euro 9.873
Inps in capo al socio lavoratore (24% di 50.000) euro 12.000 euro 12.000
Tassazione totale euro 33.880 euro 21.783
RISPARMIO TOTALE EURO 12.000

Conclusione.

Sviluppati i calcoli si può concludere che in presenza di una società a responsabilità limitata che distribuisce annualmente tutti gli utili prodotti, appare più conveniente adottare il regime di tassazione per trasparenza in capo ai soci piuttosto che il regime ordinario. In questo modo si consegue un risparmio di imposta, simile a quello delle società di persone, con l’aggiunta che ci si può avvalere della responsabilità limitata per i soci.

Se hai una srl e vuoi approfondire la convenienza di utilizzare il regime di tassazione per trasparenza puoi contattare lo studio al numero 0541.708252

 

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