Non serve dimostrare il pagamento della fattura per avere diritto alla detrazione Iva
Scritto da Giovanni Benaglia
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Il contribuente ha diritto alla detrazione Iva nel momento in cui dimostra in giudizio che è stato rispettato il presupposto sostanziale della cessione di beni o prestazione di servizio e dà prova del requisito formale, cioè di avere registrato la fattura nei registri Iva. L’Ufficio o il Giudice non possono chiedere di dimostrare anche il pagamento delle fatture, perché non previsto dalle norme in materia.
Questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione sez. V, con ordinanza numero 27328 del 18 settembre 2025 pubblicata il giorno 11 ottobre 2025.
Il caso.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere su un caso riguardante il rigetto di un ricorso presentato avverso una cartella di pagamento per Iva relativa all’anno di imposta 2012. Nello specifico al contribuente non è stato riconosciuto il credito nascente dalla dichiarazione Iva perché questa era stata presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza e quindi era ritenuta omessa. Nei due gradi di giudizio, entrambi i Giudici, hanno rigettato il ricorso perchè il contribuente non aveva dimostrato in giudizio l’esistenza del credito iva, in quanto non erano state fornite le prove di pagamento delle fatture contabilizzate nei registri Iva.
La decisione.
I Giudici della Cassazione ripercorrono le norme in materia di diritto alla detrazione in ambito Iva, richiamando in tal senso gli articoli 167 e seguenti e 178 della direttiva n. 2006/112/CE che fissano il meccanismo di funzionamento della detrazione Iva; i principi europei in materia di detrazione iva sono stati recepiti nel nostro ordinamento negli articoli 19 e seguenti del D.p.r. 633/72.
Nello specifico sono due i requisiti da rispettare per avere diritto alla detrazione Iva. Il primo, di natura sostanziale, stabilisce che la detrazione si consegue nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (art. 167 Direttiva 2006/112/CE e art. 19 Dpr 633/72). L’art. 10 n. 2 della direttiva 77/388/CEE stabilisce che l’esigibilità dell’imposta nasce nel momento in cui vi è la cessione dei beni o la conclusione della prestazione di servizi. Concetto ripreso anche dall’art. 6 del D.p.r. 633/72 che parla di esigibilità dell’imposta nel momento in cui l’operazione rilevante ai fini Iva viene effettuata.
Il secondo principio, di natura formale, prevede che la detrazione Iva può avvenire se si è in possesso dell’originale della fattura o del documento che uno Stato membro ritenga rilevante ai fini Iva. Questo principio lo si può ricavare dal combinato disposto dell’art. 18 n. 1 lett. a) e art. 22 n. 3 della direttiva 77/388/CEE, nonché dall’art. 178 della Direttiva 2006/112/CE.
Sulla base, dunque, della normativa in essere sono solo due i requisiti da valutare per definire se un contribuente ha diritto o meno alla detrazione Iva. Richiedere di dimostrare anche il pagamento della fattura vuol dire introdurre un requisito non previsto dalla normativa. Scrive la Cassazione: “[…] non è affatto prevista la dimostrazione anche del pagamento della fattura, circostanza che, se ammessa a condizione per l’esercizio del diritto, assurgerebbe a un terzo requisito per accedere alla detrazione, non previsto dalla normativa e idoneo a incidere sulla neutralità dell’imposta armonizzata”.
Il principio di diritto in materia di detrazione Iva.
La precisa ricostruzione normativa avanzata dalla Cassazione porta la stessa a stabilire il seguente principio di diritto: “Il diritto alla detrazione non può essere negato quando il soggetto passivo che lo fa valere in giudizio dimostra il presupposto sostanziale dell’effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi e dà prova del requisito formale, attraverso la pertinente valida fattura d’acquisto annotata nei registri IVA, mentre non è necessaria la prova del pagamento”.