Le sponsorizzazioni sportive sono assistite da una presunzione legale assoluta di inerenza e l’Agenzia delle Entrate non può effettuare una valutazione sulla congruenza e sulla coerenza delle stesse.
Il caso.
I Giudici della Cassazione sono stati chiamati a decidere su un
ricorso proposto da un contribuente il quale, per l’annualità 2014 e 2015, si è visto disconoscere dall’Agenzia delle Entrate, i costi relativi a una
sponsorizzazione effettuata a favore di una
associazione sportiva, per un importo annuale di euro 30.000. Impugnato l’atto, si è visto riconoscere le proprie ragioni in primo grado. Tuttavia l’Appello ha ribaltato la sentenza, ritenendo i giudici le
spese pubblicitarie sostenute non congrue rispetto al fatturato, in quanto pari al 60% dello stesso, e con un bacino di possibili interessati pari al 7% dei clienti della società.
La decisione.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del contribuente e ribalta la decisione dei giudici d’Appello.
Se le sponsorizzazioni possiedono le caratteristiche appena enunciate, come nel caso di specie, secondo gli Ermellini allora possono ritenersi interamente deducibili. A tal proposito, richiamandosi alla sentenza della Cassazione n. 8981/2017, osservano che “la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90 comma 8, della L. n. 289 del 2002, opera in virtuù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori”.
Concetto ulteriormente ribadito anche nella più recente sentenza della
Cassazione n. 4612/2023 nella quale, a riguardo delle spese di sponsorizzazione, la norma “
fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità”, al punto da ritenere “
integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor”.
Gli Ermellini, nella sentenza in commento, chiudono osservando che l’Agenzia delle Entrate, proprio per il carattere assoluto della presunzione legale in tema di sponsorizzazione sportiva, non può effettuare alcuna valutazione in merito alla congruenza o alla coerenza delle stesse, essendo un’attività che esula dal dettato normativo in materia