Dopo più di due anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina riguardanti le cooperative costituite da lavoratori che acquisiscono le aziende in cui lavorano, il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica finalmente il decreto applicativo relativo ad alcune agevolazioni fiscali previste all’interno della Legge.
Un passo indietro per capire la novità è d’obbligo. Con l’
art. 1 comma 272 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Stabilità 2021) è stata prevista una agevolazione, relativa alle imposte di successione e donazione, nel caso in cui il proprietario doni la propria azienda a favore di una cooperativa costituita dai dipendenti dell’azienda stessa. In sostanza i dipendenti di una impresa si possono organizzare in cooperativa e acquistare o prendere in gestione l’impresa stessa. Nel caso in cui il proprietario intenda trasferire ai propri lavoratori l’azienda stessa a titolo gratuito, sull’operazione di donazione non è costretto a pagare alcuna imposta di donazione. Tuttavia la norma originaria prevedeva che per rendere effettiva tale agevolazione, fosse necessario un successivo decreto a cura del Mef, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore.
L’AGEVOLAZIONE
Alle cessioni d’azienda o rami di essa, effettuate a titolo gratuito a favore di cooperative costituite dai lavoratori stessi
non si applica l’imposta di successione e di donazione e il proprietario della stessa
non è soggetto alla tassazione della plusvalenza ai sensi
dell’art. 58 del Tuir.
La condizione per godere dell’agevolazione è che il trasferimento avvenga a favore di piccole imprese.
CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE
La cooperativa che riceve la donazione di impresa o di ramo della stessa, deve continuare l’esercizio della stessa per almeno cinque anni. Inoltre la norma prevede che i soggetti persone fisiche beneficiarie debbano continuare a mantenere il controllo della cooperativa per lo stesso periodo.
Inoltre la donazione deve avvenire a “valori contabili”, cioè la cooperativa deve registrare nella propria contabilità il valore dei cespiti e dell’azienda ricevuta agli stessi valori del donante.
L’agevolazione, inoltre, non è retroattiva, per cui viene applicata alle donazioni poste in essere successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso.