E’ impugnabile dal contribuente l’avviso per l’imposta di registro notificato solo al notaio.
Scritto da Giovanni Benaglia
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E’ legittima la notifica solo al notaio e non anche ai contribuenti obbligati in solido, di un avviso di liquidazione riguardante l’imposta di registro. Così come è legittimo, in questo caso, che il contribuente a cui non è stato notificato l’avviso di liquidazione possa comunque proporre il ricorso.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 21454/2025 pubblicata il 25 luglio 2025.
Il caso.
In sede di assegnazione a una cooperativa edilizia di un terreno destinato ad edilizia economica popolare si è provveduto a registrare il relativo atto applicando l’imposta di registro in misura fissa in luogo, secondo l’Agenzia delle Entrate, dell’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 1 della tariffa allegata al Dpr 131/1986.
Il conseguente avviso di liquidazione è stato notificato solo al notaio rogante e non anche alle parti che hanno partecipato all’atto di assegnazione.
La cooperativa, venuta a conoscenza della rettifica operata dall’Agenzia delle Entrate, ha impugnato l’avviso di liquidazione vedendosi riconosciute le proprie ragioni dalla Commissione Tributaria Regionale.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di secondo grado lamentando, tra le altre cose, anche il difetto di legittimazione della cooperativa in quanto non destinataria dell’originaria notifica dell’avviso di liquidazione.
La decisione.
La Corte di Cassazione ritiene che l’avviso di liquidazione notificato solo al notaio possa essere comunque impugnato anche dai contribuenti che hanno partecipato all’atto oggetto di rettifica.
La previsione dell’invio anche al notaio degli avvisi di liquidazione ai fini dell’imposta di registra vale per costituirlo responsabile del pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 472/1997 ma non ha alcun effetto sul principio, previsto dall’art. 57 del D.p.r. 131/86, per il quale gli obbligati al pagamento dell’imposta di registro rimangono i soggetti che hanno partecipato all’atto contestato.
Trattandosi, poi, di una obbligazione solidale fra i contraenti e il notaio, la Corte di Cassazione osserva che il pagamento dell’avviso di liquidazione da parte del notaio ha come conseguenza l’estinzione dell’obbligazione anche nei confronti degli altri obbligati.
Secondo gli Ermellini, quindi, l’Agenzia delle Entrate può chiedere il dovuto a chi vuole; il notaio, che nel caso di specie è il debitore che ha pagato per tutti, potrà richiedere indietro agli altri coobbligati quanto da loro dovuto e sarà in questa sede che le altre controparti potranno proporre eventuali eccezioni al pagamento di quanto richiesto.