Pubblicati gli importi del contributo di revisione biennale 2025 - 2026 dovuto dalle cooperative
Scritto da Giovanni Benaglia
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2025 n. 124 il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il quale si stabilisce l’importo del contributo biennale di revisione dovuto dalle cooperative per il biennio 2025 - 2026.
Il decreto prevede le seguenti misure del contributo:
Fasce e importo | Parametri | |||
Numero soci | Capitale sottoscritto | Fatturato | ||
a) | € 330,00 | fino a 100 | fino a € 5.160,00 | fino a € 75.000,00 |
b) | € 790,00 | da 101 a 500 |
da € 5.160,01
a € 40.000,00
|
da € 75.000,01
a € 300.000,00
|
c) | € 1.560,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 |
da € 300.000,01
a € 1.000.000,00
|
d) | € 1.990,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 |
da € 1.000.000,01
a € 2.000.000,00
|
e) | € 2.740,00 | superiore a 500 |
superiore a
€ 40.000,00
|
superiore a
€ 2.000.000,00
|
Per fatturato si intende il “valore della produzione” indicato nella lettera A dell’art. 2425 del Codice Civile. Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato da utilizzare per determinare il contributo è da intendersi come il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore degli immobili (sia essi indicati nelle immobilizzazioni materiali che nelle rimanenze) e il Valore della Produzione, di cui alla già citata lettera dell’art. 2425 del codice civile.
Il contributo biennale deve essere aumentato:
- del 50% per le società cooperative che hanno la revisione annuale. Tale previsione riguarda le cooperative che hanno un fatturato superiore a Euro 15.493.706,97 oppure che detengono partecipazioni di controllo in srl e le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti al relativo Albo nazionale, purchè abbiano già iniziato un programma edilizio;
- del 30% per le cooperative sociali;
- del 10% nel caso di cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli aventi sede nelle Regione a Statuto Speciale. Si ricorda che, nel caso ricorrano le condizioni di cui ai due punti precedenti, il contributo anche se già maggiorato va ulteriormente maggiorato del 10%
Contributo di revisione biennale 2025 per le Banche di Credito Cooperativo.
Il contributo biennale dovuto, invece, per le Banche di Credito Cooperativo è così determinato:
Fasce e importo |
Parametri
|
||
Numero soci | Totale attivo (migliaia di euro) | ||
a) | € 2.780,00 | fino a 980 | fino a 124.000 |
b) | € 4.310,00 | da 981 a 1680 | da 124.001 a 290.000 |
c) | € 7.660.00 | oltre 1680 | oltre 290.000 |
Contributo di revisione biennale 2025 per le Società di Mutuo Soccorso.
Il contributo biennale di revisione dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato:
Fasce e Importo (in euro) | Numero soci | Contributi mutualistici (in euro) | |
a | € 330,00 | fino a 1.000 | fino a 100.000 |
b | € 650,00 | da 1.001 a 10.000 | da 100.001 a 500.000 |
c | € 970,00 | oltre 10.000 | oltre 500.000 |
Modalità di calcolo del contributo biennale di revisione 2025.
La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti. In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto.
Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 330,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 790,00.
I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del bilancio al 31.12.2024 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, con il bilancio approvato nel corso del 2024.
Esoneri e limitazioni nel pagamento del contributo biennale di revisione.
Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo biennale di revisione, sono tenute al pagamento dell’importo minimo di euro 330,00, fatte salve le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento.
Per le cooperative di nuova costituzione il termine di pagamento è fissato entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2024.
Modalità di versamento.
Il contributo viene versato utilizzando il modello F24. I codici tributo da riportare sono i seguenti:
Codice | Descrizione |
3010 | contributo biennale maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento |
3011 | maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento |
3014 | sanzioni |
Termine per il versamento del contributo biennale di revisione.
Il termine per il versamento del contributo biennale di revisione è fissato in novanta giorni a decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, quindi entro il giorno 28 agosto 2025.