Le ore di pronta disponibilità per gli infermieri pubblici tornano tassabili al 5%
Scritto da Giovanni Benaglia
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Giusto il 27 ottobre del 2025 l’Agenzia delle Entrate pubblicava l’interpello n. 272/2025 nel quale sosteneva che le ore di pronta disponibilità previste nel CCNL Sanità per gli infermieri non godevano della tassazione agevolata del 5% prevista dalla Legge di Bilancio 2025.
Tempo un mese e la stessa Agenzia delle Entrate torna indietro sulla sua decisione e, con risposta n. 308/2025 del 09 dicembre 2025, rettifica quanto stabilito in precedenza: le ore di pronta disponibilità godono della tassazione agevolata del 5%.
Cosa ha contribuito a questo repentino cambio di opinione? Senza dubbio una serie di precisazioni sul significato di “lavoro” straordinario che il Ministero della Pubblica Amministrazione e quello della Sanità, nel frattempo hanno fornito su sollecitazione della stessa Agenzia delle Entrate.
Il caso.
La questione in esame verte sull’ applicabilità, sia alle ore di pronta disponibilità che alle prestazioni svolte in sede elettorale, dell’articolo 1, comma 354 e 355, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), il quale stabilisce che i compensi per lavoro straordinario previsti dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale “sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento”.
Per una più corretta comprensione della materia, si precisa che le “ore di pronta disponibilità” sono quelle ore in cui il lavoratore rimane reperibile nel caso di emergenze, mentre le “prestazioni svolte in sede elettorale” sono tutte le attività straordinarie che vengono svolte in occasione di consultazioni elettorali.
Prima risposta del 27 ottobre 2025.
L’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 47 del CCNL in argomento il quale prevede che per lavoro straordinario si intende quelle attività “rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio”. L’Ufficio fa notare che l’art. 44 del citato CCNL, nel normare il concetto di “ore di pronta disponibilità” prevede che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”.
L’Agenzia delle Entrate arriva alla conclusione che le “ore di pronta disponibilità” proprio perché determinate e descritte dal CCNL non possono essere considerate come lavoro straordinario perché non sono situazioni di lavoro eccezionali, ma “ordinarie” essendo la casistica ben definiti dagli accordi di lavoro. Per le prestazioni svolte in sede elettorale, per le quali il CCNL non le menziona nemmeno, si può giungere alla stessa analoga conclusione che non possono essere considerate, in nessun modo, come lavoro straordinario.
Seconda risposta del 9 dicembre 2025.
Per fugare qualsiasi dubbio interpretativo, dopo aver reso la prima risposta, l’Agenzia delle Entrate scrive sia al Ministero della Pubblica Amministrazione sia a quello della Salute, per chiedere di stabilire se, a loro parere, le ore di pronta disponibilità e le prestazioni svolte in sede elettorale posso considerarsi entrambe come lavoro straordinario.
Il Ministero della Pubblica Amministrazione conclude che, per quanto riguarda le ore di pronta disponibilità, nel CCNL in esame non si fa nessuna distinzione fra le varie tipologie di lavoro straordinario e, pertanto, qualsiasi prestazione fuori dall’ordinario orario di lavoro può essere considerata come tale.
Il Ministero aggiunge, poi, che la relazione che accompagna il provvedimento agevolativo contenuto nella Legge di Bilancio 2025, ha quantificato i costi della misura non distinguendo tra le varie tipologie di straordinario, ma ha considerando tutte le tipologie di straordinario possibili da effettuare.
Conclude il Ministero della Pubblica Amministrazione che “il legislatore, nel riferirsi al citato articolo 47 in quanto norma definitoria generale dell’istituto straordinario nello specifico comparto contrattuale, abbia intesto assoggettare alla flat tax del 5% in esame anche i compensi corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità effettuate”.
Sulla questione, invece, delle prestazioni svolte in sede elettorale, la cosa si complica perché in realtà non si comprende se queste sono quelle svolte nell’ambito delle prestazioni rese da infermieri presso i seggi nell’ambito della propria attività professionale o, al contrario, quelle rese come un normale cittadino che presta la propria opera al seggio elettorale (come scrutatore, ad esempio). Con l’aggiunta che questo tipo di prestazioni non sono nemmeno contemplate esplicitamente nel CCNL del comparto sanità e, di conseguenza, vanno interpretate unicamente con riferimento all’art. 119 del testo unico elettorale; con il risultato che non possono essere considerate come lavoro straordinario.
Il Ministero della Salute, rispetto al suo omologo della Pubblica Amministrazione, aggiunge che l’articolo 47 del CCNL della Sanità pone un limite orario degli straordinari in 180 ore annuali, nel cui conteggio rientra, per espressa previsione del comma 5, il richiamo in servizio per pronta disponibilità. La logica conclusione è che “il legislatore abbia inteso assoggettare ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5% anche i compensi corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità”. Sulla questione delle prestazioni svolte in sede elettorale anche il Ministero della salute ne esclude la qualifica di lavoro straordinario perché attività non contemplata nel CCNL della Sanità.
Conclusioni.
L’Agenzia delle Entrate, prendendo atto delle risposte pervenute dai due Ministeri interpellati, non può che concludere, in riforma del suo precedente parere, che:
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Le “ore di pronta disponibilità” godono dell’agevolazione del 5% in quanto considerate lavoro straordinario, contrariamente a quanto detto all’inizio;
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Le “prestazioni svolte in sede elettorale” non possono godere della suddetta agevolazione in quanto è una tipologia di prestazione non indicata nel CCNL della Sanità.

