La legge di Stabilità 2024 ripropone, dopo quasi vent’anni dall’ultima applicazione, la sanatoria per le rimanenze di magazzino. Prevista dall
’art. 20 della bozza in discussione in questo momento al Senato, la misura consente, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva, di
adeguare in aumento o in diminuzione le rimanenze iniziali delle imprese, ai fini del conteggio previsto dall’
art. 92 del Tuir, con effetto dall’esercizio in corso al 30 settembre 2023.
L’adeguamento può essere fatto in due modi:
QUANTO SI PAGA
1. In caso di eliminazione occorre pagare:
- L’imposta sul valore aggiunto, che viene calcolata in questo modo:
aliquota media IVA anno 2023
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X
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(Valore eliminato x coefficiente di maggiorazione stabilito con decreto dirigenziale da emanarsi)
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- L’imposta sostitutiva sui redditi e sull’Irap pari al 18% calcolata nel seguente modo:
aliquota 18%
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X
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(Valore eliminato x coefficiente di maggiorazione – Valore eliminato)
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2. In caso di aumento del valore delle rimanenze iniziali, si pagherà solo l’imposta sostitutiva del 18% da applicarsi unicamente sul valore di tale aumento.
COME SI PAGA
La sanatoria può essere fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 30 settembre 2023. Per le imprese che hanno esercizio coincidente con l’anno solare tale possibilità scatterà nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2023.
Il pagamento avviene in due rate di pari importo con le seguenti scadenze:
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La prima entro la scadenza per il versamento delle imposte a saldo relative all’anno di imposta in corso al 30 settembre 2023;
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La seconda entro la scadenza per il versamento dell’acconto per l’anno successivo a quello di riferimento della sanatoria;
Dalla lettura del testo in discussione pare di comprendere che il mancato pagamento delle imposte sostitutive non comporta la decadenza dalla sanatoria ma semplicemente il recupero di quanto omesso.
Effetti della sanatoria.
L’adeguamento del valore delle rimanenze non rileva ai fini dell’applicazione di sanzioni di nessun tipo. Il valore rettificato può essere utilizzato a decorrere dall’esercizio in corso al 30 settembre 2023 e tale valore non può essere utilizzato come base per l’accertamento di periodi di imposta pregressi a quelli in cui ha effetto. In sostanza l’Ufficio non può accertare induttivamente gli anni precedenti basandosi unicamente sul maggior valore dichiarato ai fini della sanatoria.
L’adeguamento delle rimanenze non ha effetto sui controlli già iniziati, sia che siano processi verbali di constatazione in corso oppure accertamenti già notificati alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2024 (credibilmente alla fine di dicembre 2023).
Infine l’imposta sostitutiva pagata non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, addizionali e Irap.