Incostituzionale l’esenzione ICI prima casa solo se si convive con i propri familiari
Scritto da Giovanni Benaglia
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E’ incostituzionale la norma che, ai fini ICI, limita l’esenzione per la prima casa solo all’immobile dove il contribuente dimora abitualmente con i propri familiari, escludendo, quindi, il caso in cui i due coniugi abbiano residenze diverse.
Così si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 112/2025 del 24.06.2025 e depositata il 18.07.2025, sulla legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, il quale prevede una esenzione parziale dal pagamento dell’imposta sull’abitazione principale definita come quella “nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Il caso.
L’oggetto del rinvio alla Corte Costituzionale per valutarne la legittimità riguarda la parte della norma in cui si lega l’agevolazione prima casa non solo alla dimora abituale del contribuente ma anche a quella dei propri familiari. Il caso richiama in pieno quello già affrontato dai giudici della Consulta in materia di Imu, e per il quale sono già intervenuti con la sentenza n. 209 del 2022 che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma IMU proprio nella parte in cui si lega l’agevolazione prima casa alla residenza anagrafica non solo del contribuente proprietario (o usufruttuario) ma anche a quello dei propri familiari.
Il problema si ripropone ai fini ICI, in quanto la sentenza n. 209/2022 ha disposto solo sulla questione riguardante l’IMU e, come correttamente osservato dalla Corte di Cassazione che ha promosso il nuovo giudizio costituzionale, per ormai consolidata prassi giurisprudenziale non è possibile estendere per analogia una norma di agevolazione tributaria.
Perciò si è reso necessaria una separata disamina costituzionale su una materia, quella della definizione di prima casa, che di fatto è analoga sia ai fini IMU che ai fini ICI.
Il giudizio costituzionale.
La Corte Costituzionale, nel prendere la propria decisione, ha semplicemente ripreso le considerazioni espresse nella sentenza del 2022, adeguandole al caso riguardante l’ICI.
Pertanto, anche in questo caso, la Consulta ha osservato che la disposizione che lega l’agevolazione alla coabitazione dei coniugi non tiene conto del fatto che, comunque, i coniugi possono stabilire legittimamente delle residenze diverse. Rinviano a quanto già scritto nella sentenza 209 del 2022, dove affermano che “in un contesto come quello attuale […] caratterizzato dall’aumento della mobilità del mercato del lavoro […] è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio […] concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”.
Il sospetto del Fisco, ovviamente, è sempre quello che per avvantaggiarsi di una doppia esenzione, i coniugi decidano di stabilire fittiziamente due residenze diverse ma, in realtà, vivere d’amore e d’accordo sotto un unico tetto. Su questo tema interviene la Corte Costituzionale, così come già fatto nel 2022, osservando che la norma così come è strutturata crea una situazione di disparità fra chi è sposato e chi, invece, è semplicemente convivente. Questi ultimi, infatti, possono liberamente stabilire la residenza anagrafica dove vogliono e godere delle relative agevolazioni, senza dover chiamare in causa familiari conviventi, non avendoli perché non sposati.
Conclusioni.
Sulla base, dunque, di quanto già sancito con la sentenza n. 209 del 2022 in materia di Imu, e delle considerazioni svolte per il caso specifico, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 nella parte in cui lega l’agevolazione prima casa ai fini ICI alla residenza non solo del proprietario o usufruttuario ma anche a quella dei propri familiari.