RINVIO PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEGLI INCARICHI PUBBLICI

giovanni benaglia, no profit, rimini, commercialista, esperto del settore

Alla fine il rinvio c’è stato. Anche se non in forma esplicita, la proroga è desumibile da una serie di quesiti che il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottoposto al Consiglio di Stato circa la corretta interpretazione dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.

Lo stesso MISE rileva, come peraltro già sottolineato nel nostro precedente articolo, che la norma contiene elementi di incongruenza che necessita di alcune precisazioni.

In particolare si sofferma sulla corretta individuazione dei soggetti competenti a vigilare sul corretto rispetto della norma, la decorrenza dei nuovi obblighi informativi, e su quali soggetti applicare le sanzioni previsti.

La richiesta di chiarimenti è stata fatta a ridosso della scadenza e, quindi, non otterrà di certo la risposta in tempo utile” commenta Giovanni Benaglia, il socio dello studio che si occupa del mondo del No Profit. “E’ lecito, quindi, a questo punto supporre che possa essere considerata superata la necessità di provvedere alla pubblicazione entro il 28 febbraio 2018”. Una proroga di fatto, quindi, che può essere supportata anche dalla nota del ministero del Lavoro del 23.02.2018, prot. n. 34/2540, nella quale si legge che la diversa interpretazone secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge.

E’ interessante notare come anche il Mise sposi questa linea interpretativa” prosegue Benaglia “e arriva alla medesima conclusione del Ministero del Lavoro: applicare al 2017 la norma è, di fatto, una violazione non solo del principio generale dell’irretroattività della norma ma è anche una violazione del buon andamento della Pubblica Amministrazione. E’ pur vero che la norma è in vigore da Agosto 2017, ma è altrettanto vero che gli operatori si ritroverebbero a raccogliere dati per un periodo in cui la norma non era in vigore”.

Curioso, infine, il fatto che è lo stesso Ministero ad ammettere che non sa quali sono i soggetti destinatari della sanzione. Per come è scritta la norma, infatti, pare che siano solo le imprese che non pubblicano i dati nella nota integrativa. Tale considerazione scaturisce dal fatto che il terzo periodo del comma 125, che irroga la sanzione, è collocato dopo il periodo che impone l’obbligo pubblicitario a carico delle imprese e, nel determinare la data di decorrenza dei tre mesi per restituzione, fa riferimento alla “data di cui al periodo precedente”.

La chiarezza delle norme e dei termini non appartiene alla Pubblica Amministrazione” conclude Giovanni Benaglia.

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