Niente sisma bonus acquisti se paga un terzo con donazione

Il sisma bonus acquisti di cui all’art. 16 comma 1 septies del D.L. 63/2013 non può essere utilizzato se l’acquirente dell’immobile non ne ha anche pagato il prezzo ma questo è stato comprato tramite donazione indiretta di un terzo soggetto.
Questo è il principio espresso dalla sentenza n.164/2025 del 13.07.2026 e depositata il 17.07.2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini, per un caso seguito direttamente dallo studio.

Il caso.

Il caso riguarda l’utilizzo in dichiarazione dei redditi della detrazione “sisma bonus acquisti” di cui all’art. 16 comma 1 septies del D.l. 63/2013 da parte di un contribuente il quale, in sede di rogito d’acquisto, non ha pagato l’immobile con soldi propri ma questo è stato pagato da un parente prossimo tramite donazione indiretta, e come tale dichiarata in atto.
L’Agenzia delle Entrate, in sede di liquidazione del credito maturato in dichiarazione, ha disconosciuto il credito da Sisma bonus, giustificandosi con il  fatto che il contribuente, pur essendo l’acquirente dell’unità immobiliare, non è il soggetto che materialmente ha sostenuto direttamente la spesa relativa a suo acquisto. Secondo l’Ufficio, infatti, sulla base del rimando a due interpelli, il numero 165 del 2025 e il numero 351 del 2022, il sisma bonus acquisti spetta solo se l’acquirente paga il prezzo d’acquisto, altrimenti non è sufficiente che sia solo materialmente l’acquirente.
Secondo il contribuente, la posizione dell’Agenzia delle Entrate è contraria al dettato letterale del comma 1 septies del D.l. 63/2013, in quanto in questo si limita a parlare di una agevolazione che spetta all’acquirente, senza nulla specificare che le spese devono essere sostenute da quest’ultimo, come invece fa in altre agevolazioni fiscali in materia edilizia.

Il giudizio.

Per i Giudici riminesi non ci si può fermare al fatto che l’art. 16 comma 1 septies del D.l. 63/2013 non indica chiaramente che il contribuente debba anche sostenere le spese per l’acquisto dell’immobile agevolato per avere diritto al sisma bonus acquisti. Ciò in quanto il comma 1 septies si deve leggere in combinato disposto agli altri commi che formano l’art. 16 del D.L. 63/2013, i quali più volte indicano espressamente che le spese devono essere sostenute ed effettivamente rimaste a carico di chi chiede l’agevolazione.
Inoltre nella norma in discussione si fa più volte rimando all’articolo 16-bis del Tuir, che nel nostro ordinamento è la norma generale in tema di detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia; questa norma, al comma 1, cita espressamente il fatto che per essere detraibili, le spese devono essere “sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”.
Il procedimento logico interpretativo che fanno i Giudici riminesi può essere così riassunto:
La detrazione sisma bonus acquisti è quella del comma 1 quater la quale, a sua volta, spetta per gli interventi di cui 1-bis e 1-ter i quali rimandano agli interventi di cui all’articolo 16-bis Tuir il quale, infine, prevede che le spese debbano essere effettivamente pagate dal contribuente che le vuole portare in detrazione.
La sentenza, inoltre, respinge la tesi del contribuente per la quale l’introduzione del comma 1.septies.1 dell’art. 16 del D.L. 63/2013 pare avere portata interpretativa della corretta applicazione del precedente comma 1.septies: si è osservato, infatti, che il comma successivo, per il periodo 2025-2027, prevede espressamente che le spese devono essere anche sostenute, locuzione non presente nel precedente articolo 1.septies. Da qui il fatto, sempre secondo il contribuente, che il comma aggiunto ha anche una funzione di norma di interpretazione autentica di quello precedente, che a questo punto si applicherebbe nel senso auspicato dal contribuente.
I giudici riminesi, però, non sono dello stesso parere in quanto con detto comma il legislatore ha “semplicemente prorogato l’agevolazione, che era prevista solo fino al 2024, agli anni successivi, sino al 2027, senza nulla aggiungere alla portata e al significato della disposizione”.

Conclusioni.

Per la Corte di Giustizia di Rimini, ancorchè l’art. 16 comma 1.septies del D.L. 63/2013 non ne faccia espressa menzione, il sisma bonus acquisti spetta al contribuente che non solo è l’acquirente dell’immobile ma deve essere quello che paga direttamente, tramite bonifici o assegni provenienti dal proprio conto, il prezzo dello stesso. Se questo viene pagato tramite donazione indiretta, e quindi direttamente da una terza persona, la detrazione non spetta.
 

Se anche tu hai un caso del genere puoi contattare lo studio al numero 0541.708252 o all'indirizzo mail g.benaglia@gbmassociati.it per ricevere le informazioni e il supporto necessario.

Sei un frontaliere di San Marino? Alla dichiarazione dei redditi ci pensiamo noi.

Lo studio Grassi Benaglia Moretti si è specializzato nella fiscalità per i frontalieri sammarinesi e sappiamo come gestire la tua dichiarazione dei redditi in Italia.

In più non devi nemmeno perdere tempo in fila ad un Caf, aspettando con un biglietto in mano il tuo turno.

Con noi prendi un appuntamento quando vuoi e siamo aperti anche in orario pre-serale.

 

Scopri i vantaggi dei nostri servizi

Newsletter

Trovi interessanti le informazioni del nostro blog?

Iscriviti alla newsletter

Resterai aggiornato sulle ultime novità in campo fiscale, giuridico e in materia di contributi a fondo perduto.
Inoltre riceverai contenuti in esclusiva, approfondimenti e aggiornamenti sulle principali notizie. 

Il logo Grassi Benaglia Moretti Associati

Grassi Benaglia Moretti è uno studio legale e commerciale di Rimini, che offre servizi e consulenza legale e commerciale a privati, aziende, organizzazioni associative e Onlus.

Visita il nostro profilo

Contatti

  • Grassi Benaglia Moretti
    avvocati e commercialisti
  • Palazzo Spina
    Piazzetta Zavagli 1
  • 47921 Rimini
  • +39 0541 708358
  • +39 0541 29576

Newsletter

Resta informato sulle nostre attività.

Manage my subscriptions