Il medico dipendente di una azienda sanitaria locale deve versare la
quota B dell’Enpam sulla parte di
compenso che ha percepito a seguito della sua disponibilità per aiutare l’azienda a ridurre le liste d’attesa o per coprire le carenze di organico.
Prestazioni aggiuntive del personale sanitario.
L’imposta sostitutiva è pari al 15% del compenso extra percepito e l’importo va indicato nella Certificazione Unica nel seguente modo:
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prestazioni volte a ridurre le liste di attesa;
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prestazioni aggiuntive effettuate a seguito di carenza di organico o per coprire momentanee carenze dovute all’espletamento dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.
Il contratto collettivo, per espresso rimando del comma 2 dell’art. 89, prevede che le prestazioni svolte per la riduzione delle liste d’attesa siano da considerare come attività intramuraria e rientrano nella categoria di quelle definite come “libera professione”, cioè quelle che il cittadino paga per intero senza avere la riduzione.
La quota B dell’Enpam.
Il
Regolamento Fondo di Previdenza Generale dell’Enpam prevede, all’
art. 3 comma 2, che sono imponibili per la quota B, tra gli altri, anche i compensi o gli emolumenti percepiti a seguito di “
svolgimento dell’attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate ai sensi della normativa vigente”.
Per quanto detto sopra, quindi, essendo le prestazioni aggiuntive rese per la riduzione delle liste d’attesa da considerare come attività intramuraria ai sensi del CCNL nazionale, su tali prestazioni occorrerà procedere al calcolo della quota B da versare all’Enpam.
Aliquote e scadenze.
Il medico dipendente dell’Asl che ha ricevuto compensi per le prestazioni in commento è tenuto a presentare,
entro il 04 settembre 2026 (termine prorogato per l’anno 2026, in quanto quello abituale è il 31 luglio), il
modello D, nel quale si riepilogano i redditi percepiti nello svolgimento dell’attività intramuraria.
Al momento della compilazione del Modello D il medico può scegliere se vuole versare l’aliquota intera, pari al 19,50% oppure richiedere l’aliquota ridotta, pari al 2%.
A una prima lettura può essere conveniente versare l’aliquota ridotta del 2%. Tuttavia si suggerisce di approfondire meglio la
propria situazione reddituale, perché per chi percepisce un reddito superiore a 50.000 euro lordi e svolge abitualmente attività intramuraria, può essere conveniente valutare di versare l’aliquota intera in luogo di quella ridotta, in quanto:
| euro 100,00 x 43% = euro 43,00 |
Si può affermare, dunque, che per ogni 100 euro di quota B Enpam da versare, il risparmio per il nostro medico sarà di euro 43,00. L’aliquota effettiva ENPAM da versare, a seguito del recupero sulle tasse da versare, sarà:
| aliquota Enpam 19,50% x 43% risparmio di imposta = 8,39% |
| aliquota Enpam 19,50% - 8,39% = 11,11% aliquota effettiva. |
La quota B Enpam, una volta inviato il modello D, deve essere versata entro il 31 ottobre oppure a rate mensili, fino a un massimo di nove a partire dal 31 ottobre.
In sintesi, le scadenze da ricordare:
- 4 settembre 2026: invio del modello D (termine ordinario 31 luglio, prorogato per il 2026);
- 31 ottobre: versamento della quota B, in unica soluzione o come prima rata.
Se hai dei dubbi su questo argomento o lo vuoi approfondire maggiormente puoi contattarci al numero 0541.708252 o all’indirizzo mail g.benaglia@gbmassociati.it