Medico Asl versa quota B Enpam sui compensi per la riduzione delle liste d’attesa

Il medico dipendente di una azienda sanitaria locale deve versare la quota B dell’Enpam sulla parte di compenso che ha percepito a seguito della sua disponibilità per aiutare l’azienda a ridurre le liste d’attesa o per coprire le carenze di organico.

Prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

L’articolo 7 del Decreto Legge 7 giugno 2024 n. 73 ha previsto una imposta sostitutiva per le prestazioni aggiuntive che il personale sanitario svolge a favore della propria Asl di appartenenza per coprire i posti carenti di organico o per aiutare a smaltire le liste d’attesa.
L’imposta sostitutiva è pari al 15% del compenso extra percepito e l’importo va indicato nella Certificazione Unica nel seguente modo:
  • Nel punto 674 va indicato l’importo dei compensi che sono stati erogati;
  • Nel punto 675 l’importo delle imposte sostitutive trattenute e poi versate dall’Asl.
Le prestazioni aggiuntive che rientrano in questa agevolazione sono quelle indicate nell’art. 89, comma 2 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità – triennio 2019 – 2021 del 23 gennaio 2024, che qui si riepilogano:
  • prestazioni volte a ridurre le liste di attesa;
  • prestazioni aggiuntive effettuate a seguito di carenza di organico o per coprire momentanee carenze dovute all’espletamento dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.
Il contratto collettivo, per espresso rimando del comma 2 dell’art. 89, prevede che le prestazioni svolte per la riduzione delle liste d’attesa siano da considerare come attività intramuraria e rientrano nella categoria di quelle definite come “libera professione”, cioè quelle che il cittadino paga per intero senza avere la riduzione.

La quota B dell’Enpam.

Il Regolamento Fondo di Previdenza Generale dell’Enpam prevede, all’art. 3 comma 2, che sono imponibili per la quota B, tra gli altri, anche i compensi o gli emolumenti percepiti a seguito di “svolgimento dell’attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate ai sensi della normativa vigente”.
Per quanto detto sopra, quindi, essendo le prestazioni aggiuntive rese per la riduzione delle liste d’attesa da considerare come attività intramuraria ai sensi del CCNL nazionale, su tali prestazioni occorrerà procedere al calcolo della quota B da versare all’Enpam.

Aliquote e scadenze.

Il medico dipendente dell’Asl che ha ricevuto compensi per le prestazioni in commento è tenuto a presentare, entro il 04 settembre 2026 (termine prorogato per l’anno 2026, in quanto quello abituale è il 31 luglio), il modello D, nel quale si riepilogano i redditi percepiti nello svolgimento dell’attività intramuraria.
Al momento della compilazione del Modello D il medico può scegliere se vuole versare l’aliquota intera, pari al 19,50% oppure richiedere l’aliquota ridotta, pari al 2%.
A una prima lettura può essere conveniente versare l’aliquota ridotta del 2%. Tuttavia si suggerisce di approfondire meglio la propria situazione reddituale, perché per chi percepisce un reddito superiore a 50.000 euro lordi e svolge abitualmente attività intramuraria, può essere conveniente valutare di versare l’aliquota intera in luogo di quella ridotta, in quanto:
  • il versamento di una aliquota maggiore permetterà di avere la pensione ENPAM più alta, rispetto a quella che si avrà con il versamento periodico di una aliquota ridotta;
  • il recupero fiscale del versamento previdenziale fa diminuire l’effettiva aliquota utilizzata. Facciamo un esempio, utilizzando un medico dipendente di un’azienda sanitaria, che percepisce un reddito lordo superiore a 50.000,00 euro; sulla parte che eccede tale cifra, paga il 43% di tasse. Se il suo versamento della quota B Enpam è pari ipoteticamente a euro 100,00, il risparmio di tasse che si andrà ad avere sarà uguale a:
euro 100,00 x 43% = euro 43,00

Si può affermare, dunque, che per ogni 100 euro di quota B Enpam da versare, il risparmio per il nostro medico sarà di euro 43,00. L’aliquota effettiva ENPAM da versare, a seguito del recupero sulle tasse da versare, sarà:

aliquota Enpam 19,50% x 43% risparmio di imposta = 8,39%
aliquota Enpam 19,50% - 8,39% = 11,11% aliquota effettiva.

La quota B Enpam, una volta inviato il modello D, deve essere versata entro il 31 ottobre oppure a rate mensili, fino a un massimo di nove a partire dal 31 ottobre.

In sintesi, le scadenze da ricordare:

  • 4 settembre 2026: invio del modello D (termine ordinario 31 luglio, prorogato per il 2026);
  • 31 ottobre: versamento della quota B, in unica soluzione o come prima rata.

Se hai dei dubbi su questo argomento o lo vuoi approfondire maggiormente puoi contattarci al numero 0541.708252 o all’indirizzo mail g.benaglia@gbmassociati.it

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