Corte Costituzionale: illegittimo l’art. 66 comma 2 della Legge sull’imposta di registro in quanto subordina il diritto alla tutela giurisdizionale al pagamento del tributo

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 140 del 26 aprile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 07 giugno 2022, ribadisce un principio fondamentale per il nostro sistema giuridico e tributario: non si può limitare il potere di agire in giudizio del cittadino (c.d. tutela giurisdizionale, prevista dall’art. 24 della Costituzione) al preventivo assolvimento, da parte sua, del pagamento di un tributo.

IL CASO.

Il caso da cui trae origine la sentenza in commento riguarda la richiesta, avanzata dal Consiglio di Stato, di dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 66 comma 2 del Dpr 131/1986 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di Registro).
Per comprendere meglio la questione oggetto del contenzioso, è utile ricordare che il comma 1 dell’art. 66, vieta ai cancellieri e ai segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione, prima che sia pagata l’imposta di registro, con l’obbligo di indicare, nel caso, gli estremi della registrazione effettuata all’Ufficio del Registro. Il comma 2 elenca, invece, cinque distinte deroghe a quest’obbligo, che sono:
  1. le copie rilasciate per la prosecuzione del giudizio;
  2. gli atti richiesti d’ufficio necessari per un procedimento giurisdizionale;
  3. gli atti destinati alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
  4. gli atti necessari all’approvazione per omologazione;
  5. le copie degli atti per le quali il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositarle presso gli uffici pubblici.
In questo elenco di esclusioni che, si ricorda, è tassativo non compare il rilascio dell’originale o della copia della sentenza, necessaria per intraprendere il giudizio di ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo, cioè quel procedimento che permette alla parte vittoriosa di dare esecuzione a una sentenza del processo amministrativo, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non lo faccia spontaneamente.  Per instaurare questo “giudizio di ottemperanza” è necessario dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza, che si attesta per tramite di un documento rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente.
Il dubbio sulla costituzionalità della norma è stato sollevato dal Consiglio di Stato, il quale osserva che “non consentendo il rilascio” del documento dimostrante il passaggio in giudicato “prima dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, precluderebbe l’attuazione del diritto accertato giudizialmente. Questa preclusione violerebbe, innanzitutto, gli artt. 3 e 24 Cost., determinando un’irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio”. Prosegue, poi, evidenziando che subordinando il rilascio del certificato di passato in giudicato al pagamento dell’imposta di registro, la norma determinerebbe “una discriminazione tra creditori in base alle rispettive disponibilità economiche”. Solo chi è ricco, quindi, ha il diritto di avere riconosciuto la propria ragione e il conseguente soddisfacimento del diritto leso dalla Pubblica Amministrazione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, al contrario, ritiene che non vi sia alcuna incostituzionalità nella norma impugnata perché il creditore potrebbe benissimo utilizzare altri strumenti oltre al giudizio di ottemperanza, per ottenere riconosciute le proprie ragioni. Non vi sarebbe nemmeno una discriminazione fra creditori ricchi e quelli poveri, in quanto comunque l’imposta di registro andrebbe pagata, anche se successivamente al rilascio del certificato di passaggio in giudicato.

LA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA'.

La Corte Costituzionale richiama preliminarmente oltre che alcune sue sentenze risalenti addirittura, in alcuni casi, agli anni 60, anche l’art. 7 della L. 825/1971 (Legge Delega sulla Riforma Fiscale) nel quale si stabilisce che la nascente riforma tributaria avrebbe dovuto rimuovere “ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”.
Stabilito, dunque, sia in forza di passata giurisprudenza costituzionale che di leggi in vigore, che un dovere tributario non può precludere l’esercizio di un diritto di tutela delle proprie ragioni da parte del cittadino, la Consulta esprime due considerazioni che la portano, poi, a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 66 comma 2 del Dpr 131/86.
La prima considerazione è che il divieto di rilascio del certificato di passaggio in giudicato, in assenza del pagamento dell’imposta, limita il diritto alla tutela giurisdizionale.
La seconda considerazione è che la limitazione al rilascio del certificato solo al caso del pagamento dell’imposta di registro non è proporzionatarispetto alle esigenze di tutela dell’adempimento del dovere tributario”. In sostanza, anche se questo i Giudici non lo dicono, non si può impedire al cittadino di vedersi riconosciuto un proprio diritto perché non ha pagato preliminarmente i 200,00 euro dell’imposta sul certificato di passaggio in giudicato. C’è evidente una sproporzione fra le due cose.
Infine la Corte Costituzionale respinge anche la tesi, avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa il fatto che vi sono altre forme di tutela oltre al giudizio di ottemperanza. Ci saranno anche, scrivono gli estensori della sentenza, ma quest’ultimo è un giudizio “diretto, piuttosto, a completare la tutela conseguibile nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata, essendo connotato da “potenzialità sostitutive e intromissive nell’azione amministrativa, non comparabili con i poteri del giudice dell’esecuzione nel processo civile (sentenza n. 406 del 1998)””.

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