Superbonus: stop alle cessioni di credito per chi ha presentato la Cilas entro il 16 febbraio 2023 ma non ha iniziato i lavori.

Fine corsa per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per tutti quei contribuenti che non hanno iniziato i lavori, nonostante abbiano presentato il titolo edilizio necessario entro il 16 febbraio 2023. Lo prevede il decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024 il quale, dopo una gestazione di qualche giorno, è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2024. Si ricorda che, a tal proposito, il decreto n. 11 del 16 febbraio 2023 aveva introdotto un divieto assoluto di trasferimento del credito edilizio per tutti quegli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, non era stato presentato il titolo edilizio necessario per la loro realizzazione. Nello stesso decreto di febbraio 2023 era previsto, inoltre, che per gli interventi in edilizia libera (per i quali, si ricorda, non è necessario presentare una specifica autorizzazione edilizia), invece, il divieto operava solo nel caso in cui, alla data del 16 febbraio 2023, non erano stati avviati i lavori, oppure non era stato sottoscritto un contratto con i fornitori o, infine, non era stato pagato alcun acconto.
Il decreto 39/2024 introduce un ulteriore giro di vite alla circolazione dei crediti edilizi. L’articolo 1, punto 5 stabilisce che “le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
La cessione del credito, o lo sconto in fattura, continua ad applicarsi agli interventi ante 16 febbraio 2023 solo nel caso sia stata sostenuta almeno una spesa, pagata e documentata, relativa a lavori già effettuati. E’ importante precisare il fatto che le spese devono essere state pagate: dalla lettura del decreto si evince chiaramente che non è sufficiente l’emissione della fattura per attestare l’inizio dei lavori e continuare a sperare di poter cedere i crediti edilizi a terzi.
Vi sono, però, alcune eccezioni, per le quali la cessione del credito o lo sconto in fattura continua ad operare, ancorchè non siano iniziati materialmente i lavori e purchè, comunque, entro il 16 febbraio 2023 sia stato presentato l’idoneo titolo edilizio.
Le eccezioni, per le quali è ammesso il trasferimento del credito, sono:
  • gli interventi riguardanti i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana, da realizzare nelle aree sismiche 1,2,3, che alla data del 16 febbraio 2023 risultano approvati;
  • gli interventi riguardanti la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati e realizzati da imprese di costruzione, ristrutturazione o da cooperative edilizie, che entro diciotto mesi dalla fine dei lavori provvedano a vendere tali fabbricati;
  • interventi di adeguamento sismico realizzati da imprese di costruzione in zone classificate a rischio sismico 1,2,3, purchè i fabbricati realizzati, anche con demolizione e costruzione, siano ceduti entro trenta mesi dalla fine dei lavori.

Da segnalare, poi, che l’articolo 2 del decreto in commento prevede, al comma 2, la possibilire di sostituire le comunicazioni di cessione di credito entro e non oltre il 4 aprile 2024. Ad oggi è prevista la possibilità di sostituire e/o annullare le comunicazioni inviate entro cinque giorni dall’invio stesso. In linea teorica, fino a ieri, le comunicazioni del 4 aprile era possibile sostituirle entro il giorno 09 aprile. Con l’introduzione del decreto legge 39/2024, le comunicazioni inviate il 4 aprile sarà possibile sostituirle solo entro lo stesso giorno 4 aprile.

Infine si osserva che il decreto legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: quindi entrerà in vigore il 30 marzo 2024. Da questa data decorrerà anche il divieto di cessione per tutti quegli interventi che non sono iniziati effettivamente a tale data.

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