FATTURA ELETTRONICA, CONSORZI E SUBAPPALTI: NESSUN OBBLIGO PER IL CONSORZIO AGGIUDICATARIO DI UN APPALTO PUBBLICO

giovanni benaglia, no profit, rimini, commercialista, esperto del settore

Fattura elettronica, consorzio e subappalto: nessun obbligo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/e del 02.07.2018 che finalmente fa un po' di luce sulla complessa tematica della fatturazione elettronica e stabilisce chiaramente che al consorzio aggiudicatario di un appalto di una Pubblica Amministrazione, o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto, non si applica la disciplina riguardante l’obbligatorietà della fattura elettronica.

Infatti è prassi ormai consolidata che alle prestazioni rese dai consorziati al consorzio si applica la stessa disciplina delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.

Da ciò ne consegue che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si trasferiscono anche ai rapporti interni fra consorzio e consorziati. Sul punto si può trovare riscontro anche nelle circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016.

Da una lettura superficiale, quindi, la specifica natura del rapporto Consorzio – consorziato,  potrebbe far ritenere sussistente l’obbligo di procedere all’emissione della fattura elettronica anche nel rapporto tra consorzio e consorziato.

In realtà, però, se si passa ad una lettura più approfondita, si evidenzia che, ad esempio, la risoluzione 242/e del 27 agosto 2009 evidenzia che, «come affermato in numerosi documenti di prassi, l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)». In buona sostanza, l’obbligo della fatturazione elettronica in capo al consorzio discende da un elemento soggettivo che lo lega alla Pubblica Amministrazione: va emessa la fattura elettronica perché il ricevente è una pubblica amministrazione.  La norma richiamata dell’Iva, però, stabilisce chiaramente che il rapporto che lega il mandante e il mandatario (e per analogia consorzio-consorziato) è puramente oggettivo, cioè attiene alla natura della prestazione, e pertanto, tale rapporto trascina con sé solo la natura delle operazioni e non anche i rapporti soggettivi degli stessi. In sostanza, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio, che è legato alla qualificazione soggettiva del committente della Pubblica Amministrazione non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.

Inoltre, la circolare richiamata all’inizio, sottolinea che è “da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti”.

Tale affermazione si rifà a quanto già detto nella circolare n. 8/E del 2018 dove si è chiarito che quanto previsto dall’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale (in ipotesi il consorzio X), con esclusione degli ulteriori passaggi successivi (ossia, in tutti i casi, i rapporti interni tra X e i singoli consorziati, che, in linea generale, non configurano comunque subappalti o ipotesi affini [cfr. il punto 5 della circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006]).

Infatti secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurino subappalti o ipotesi affini.

Su questo punto giova ricordare che l’art. 1655 del codice civile stabilisce chiaramente che l’appalto è “un contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro”. Di contro, per sua natura, il rapporto tra consorzio e consorziato non può ricondursi a un subappalto perché il primo è semplicemente un soggetto che tratta per i singoli consorziati. Infatti, il consorzio con attività esterna è un contratto, a mente dell’art. 2602, con il quale “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Per giurisprudenza costate il rapporto che lega consorzio e consorziato è quello del mandato.

Pertanto, se il Consorzio riveste il ruolo di appaltatore o di sub-appaltatore con la pubblica amministrazione, dovrà necessariamente, sulla base della normativa sopra riportata, provvedere all’emissione della fattura elettronica.

Di conseguenza, per quanto fino a qui detto, essendo il rapporto tra consorzio e consorzio un rapporto diverso da quello di subappalto, viene meno il requisito previsto dalle norme e, pertanto, non è necessario procedere all’emissione della fattura elettronica.

 

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